Nuovo PEI, cambia modalità assegnazione ore sostegno. Si ridurrà numero insegnanti, problemi precariato
Inclusione scolastica: le nuove normative implicano una diversa prospettiva nell’attribuzione delle ore di sostegno, una modifica di “mentalità” che deve trovare la quadra anche con le aspettative dei docenti che vengono chiamati in questi anni a svolgere supplenze su sostegno pur non essendo in possesso del titolo di specializzazione.
Il processo di integrazione scolastica avviene garantendo il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità, Legge 104/92, e attribuendogli il numero di ore di sostegno corrispondenti al suo fabbisogno. È il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66, a stabilire quanto segue:
Art. 7 comma 2, il PEI è elaborato e approvato dal GLO (dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) ed esplicita le modalità’ di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Art.9 comma 10, “Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. …”
Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno
Nella nota di accompagnamento alla diffusione del nuovo PEI il Ministero scrive “una delle maggiori novità è rappresentata dalla diversa modulazione nell’attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa, nei fatti, a una quadripartizione delle possibili attribuzioni, e a una correlazione tra risorse e disabilità specifica, sciogliendo l’erronea semplificazione meramente quantitativa. Anche in questo caso, per fare un solo esempio, è rotto il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla “tipologia” di gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare “quel” tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe”.
Nel Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, viene apportata una modifica dei parametri per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, che non viene più fatta prendendo in considerazione la condizione di gravità dell’alunno ma attraverso il “debito di funzionamento” (rilevato a fine anno rispetto alle abilità e competenze acquisite) per dedurne automaticamente un certo numero di ore di sostegno didattico o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
L’art. 15 del suddetto decreto ribadisce che il GLO, propone il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno successivo, motivando adeguatamente la richiesta, ciò dopo aver valutato il Profilo di funzionamento e il suo eventuale aggiornamento così come tutte quelle procedure relative all’organizzazione delle attività di sostegno didattico e delle osservazioni sistematiche.
Al citato decreto sono inclusi, l’allegato C con la segnalazione del relativo “Debito di funzionamento” e l’allegato C “1” Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza.
Allegato C “Debito di funzionamento”
Terrà conto del livello di partenza delle capacità dell’alunno e dell’entità delle sue difficoltà nello svolgimento delle attività, comprese in ciascun dominio/ dimensione, con riferimento all’ apprendimento, autonomia, comunicazione e all’aspetto relazionale, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie, tenendo conto dei fattori ambientali implicati.
Gli indicatori che indicheranno l’entità delle difficoltà, saranno i seguenti:
Assente
Lieve: 0-4 ore
Media: 5-9
Elevata: 10-14
Molto elevata: 15-18
Allegato C “1” Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza
Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:
Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati
Assente
Lieve: 0-4 ore
Media: 5-9
Elevata: 10-14
Molto elevata: 15-18
Sia la scheda di “Debito di funzionamento che la Tabella dei fabbisogni, sono di competenza del GLO, nel corso dell’incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione, o della verifica finale del PEI per tutti gli altri.
Il GLO una volta acquisiti tutti i dati, formulerà una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, quella del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e/o alla comunicazione, per l’anno scolastico successivo.
La verifica finale del PEI è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:
a. formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
b. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.
Le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017.
Quando avverrà l’applicazione delle nuove norme
Come specificato dalla nota n. 40 del 13 gennaio 2021, per quanto riguarda “l’applicazione delle norme relative alle nuove modalità di certificazione della disabilità, in attesa delle previste Linee guida da parte del Ministero della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguiranno la prassi corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni o studenti con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme vigenti.
Sta di fatto che già lo scorso settembre, il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) nel Parere sulla “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, aveva espresso le sue perplessità in merito all’uso dell’espressione “Debito di Funzionamento”, affermando che in ICF non esiste tale espressione.
Essa infatti “ rende un’immagine dell’alunno contraria alla stessa impostazione bio-psico-sociale orientata a vedere le capacità e potenzialità dell’alunno nel contesto scolastico”
Aveva poi sottolineato che il Profilo di Funzionamento non era ancora stato attuato per la mancata emanazione delle Linee Guida del Ministero della Salute; inoltre lo schema , esplicitante la definizione del fabbisogno, sembrava incoerente con l’impostazione ICF a cui doveva far riferimento il Profilo di Funzionamento stesso.
Attribuzione ore di sostegno secondo un range definito
Occorre dire che la scelta di un PEI su modello ICF è sicuramente condivisibile come strumento di analisi dei bisogni educativi, scelta che è stata ben accolta sia dalle sigle sindacali che dalle associazioni per gli alunni con disabilità ma diversamente è stata la presa di posizione nei confronti della quantificazione delle ore di sostegno, subordinate ad una tabella che a a seconda del livello di ‘debito di funzionamento’ dell’alunno con disabilità, rilevato alla fine dell’anno scolastico precedente, assegnerà un range di ore spettanti per il successivo anno scolastico.
Infatti l’attribuzione delle ore di sostegno secondo un range predefinito, risulta essere notevolmente riduttivo, in quanto le ore saranno assegnate a seconda del “debito di funzionamento” rilevato fra le altre cose, alla fine dell’anno scolastico. Un processo che non prende in considerazione l’alunno nel suo essere , che al di là del suo deficit, potrà anche subire contaminazioni esterne o addirittura dimostrare di avere maggior propensione verso lo studio di nuove discipline o addirittura un diniego.
Così facendo si chiude l’alunno e quindi le sue possibilità evolutive entro i limiti stabiliti da un range. Inoltre accadrà che il maggior numero di ore sarà assegnato al caso grave che rientra nel range elevato ma le ridurrà a coloro che hanno un deficit sensoriale o motorio, non essendoci un grave deficit cognitivo.
Ciò causerà inevitabilmente una riduzione anche dei docenti specializzati e delle cosiddette cattedre in deroga.
Una storia, quella dei docenti precari di sostegno, che sembra non aver mai fine, grazie anche a scelte che vanno oltre quella che è la vera risoluzione del problema, si discute sulla continuità didattica dei docenti di sostegno, sull’obbligo di permanere sulle cattedre ma non si pensa ad incrementare le immissioni in ruolo sui posti di sostegno.
Basti pensare pensare agli idonei ai corsi di specializzazione sul sostegno ai quali non è data la possibilità immediata di specializzarsi, sebbene puntualmente le cattedre di sostegno ogni anno vengano assegnate a docenti non specializzati.
Un’ombra, quindi, aleggia sul cambiamento, il timore che questa nuova modalità di assegnare le ore di sostegno oltre ad automatizzare le stesse, all’interno di un range, possa fra l’ altro acuire il problema del precariato dei docenti di sostegno, dimenticando che non è la quantità ma la qualità a determinare il vero processo di inclusione degli alunni con disabilità.
Problema annoso dell’eccessivo numero dei docenti di sostegno
La legge di bilancio 2021, tra le disposizioni in materia di personale scolastico, pone l’accento sul problema annoso dell’eccessivo numero dei docenti di sostegno. Al 2019 risultano esserci in Italia un totale di 245.723 alunni con disabilità, per 165.970 posti di sostegno.