Nuovo obbligo di trasparenza in riferimento al Codice Unico di Progetto (CPU)

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Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento fondamentale per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, “pura” o “assistita”, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private.

I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

  • Lavori pubblici (come individuati dalla legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni),
  • Incentivi a favore di attività produttive,
  • Contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,
  • Acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),
  • Acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,
  • Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) 2014-2020 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Come stabilito dalla delibera CIPE 24/2004, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.).

In particolare, il CUP deve essere inserito:

  • Nelle proposte e nelle istruttorie dei progetti d’investimento pubblico, che sono sottoposte all’esame del CIPE, e nei correlati documenti di monitoraggio;
  • Nelle richieste di finanziamento, nei provvedimenti di concessione e nei contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno;
  • Nei bandi di gara relativi a progetti d’investimento pubblico, nelle relative graduatorie e nei documenti conseguenti;
  • Nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, ivi compresi quelli relativi a SIOPE;
  • Nelle banche dati dei vari sistemi informativi, a qualsiasi titolo collegati ai suddetti progetti.

In alcuni casi particolari si parla di CUP provvisorio, cumulativo e master.

Il CUP provvisorio

Il CUP si può richiedere anche per progetti d’investimento pubblico di cui non si conoscono ancora gli importi di costo e finanziamento e le caratteristiche della copertura finanziaria. In tal caso, il soggetto responsabile ha facoltà di registrare il corredo informativo del progetto limitatamente alle informazioni in suo possesso, ottenendo il cosiddetto CUP provvisorio, che deve essere successivamente completato con l’inserimento delle informazioni di tipo economico finanziario. La stringa alfanumerica del CUP completo differisce da quella del CUP provvisorio solo per l’ultimo carattere, che nel CUP provvisorio è sempre 0 (mentre in quelli completi non lo è mai).

Il CUP cumulativo

Codice che può essere richiesto per un insieme di progetti d’investimento pubblico rientranti nella natura “concessione di aiuti a soggetti (diversi da unità produttive)”, per i quali non sia previsto il ricorso a finanziamenti comunitari, che facciano capo ad un unico insieme di interventi – definito con un unico, specifico atto amministrativo – e che riguardino un solo settore economico beneficiario.

Il CUP cumulativo non può comunque essere utilizzato in tutti i casi in cui i sistemi di monitoraggio “Monit web” della Ragioneria Generale dello Stato e “Sistema Gestione Progetti” del Ministero dello sviluppo economico richiedano che ciascun singolo intervento sia monitorato a livello di singolo destinatario.

Non è necessario ricorrere a CUP cumulativi nel caso di progetti costituiti da interventi multipli, i quali siano compresi in un’unica decisione: ad esempio, più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali o di adeguamento degli impianti delle scuole della provincia, per i quali va richiesto comunque un unico codice secondo le consuete procedure.

Il CUP master

Quando l’oggetto di un progetto per il quale si sta richiedendo il CUP è già presente nella banca dati del Sistema (se, ad esempio, nel caso di lavori pubblici, questo progetto interessa la medesima infrastruttura di un progetto già registrato; o, nel caso di incentivi ad unità produttive, il medesimo stabilimento industriale; o, nel caso della ricerca, presenta il medesimo obiettivo), nel corredo informativo si fa riferimento al codice già attribuito al primo dei progetti con il medesimo oggetto, che viene definito “CUP master”. Il CUP master consente di individuare la presenza di collegamenti fra diversi progetti d’investimento pubblico:

  • Fra interventi che avvengono in tempi diversi (ad es. la costruzione di una seconda ala di un ospedale, edizioni successive di un medesimo corso di formazione);
  • Fra interventi anche contemporanei, ma articolati sul territorio e collegati ciascuno ad un suo quadro economico di riferimento e ad una specifica decisione del soggetto responsabile (ad es. la realizzazione di una strada in più lotti funzionali o la realizzazione del parcheggio per un ospedale).

I nuovi obblighi di trasparenza

L’art. 41 del D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – il legislatore ha introdotto due novità per le P.A., al fine di:

  • Rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;
  • Garantire la trasparenza dell’azione amministrativa;
  • Attuare i principi di interoperabilità e unicità dell’invio dei dati;
  • Semplificare le modalità di utilizzo del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

In questo caso il cd Decreto Semplificazioni agisce e aggiorna sempre l’articolo 11 – Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) – della legge 16.01.2003, n. 3, che concerne disposizioni ordinamentali in materia di P.A.

L’art. 11, co. 2-quater stabilisce che i soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico devono dare notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali (Amministrazione Trasparente) dell’elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l’importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

L’art. 11, co. 2 dispone, invece, che gli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, siano nulli in assenza del codice CUP.

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