Nuovo Dpcm, docenti e Ata da zone rosse possono andare a scuola in altre aree. No nuovi contratti Covid fino al 3 dicembre. Nota USR Lazio

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L’Usr per il Lazio fornisce ulteriori indicazioni per le scuole sull’ultimo Dpcm del 3 novembre. Come devono comportarsi docenti e Ata. Chiarimenti e FAQ.

Docenti e Ata provenienti da Regioni a massimo rischio

L’articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto dispone: “3 co. 4 a) – è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori [a massimo rischio], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative […] Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita […]”.

E’ quindi consentito al personale scolastico proveniente da Regioni a zona rossa raggiungere gli istituti del Lazio?

L’Usr risponde affermativamente: il personale può continuare a recarsi a scuola per svolgere il proprio lavoro, ove necessario. A maggior ragione, ai sensi del decreto potrà farlo quello residente in Regioni che sono collocate nelle fasce di rischio inferiore, quali ad es. in questo momento la Campania.

Le zone cosiddette rosse indicate dall’ordinanza del ministro della Salute del 4 novembre sono: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria. Approfondisci

Docenti e Ata assunti su posti Covid-19

Le scuole secondarie di secondo grado, e anche quelle del primo se il Lazio dovesse essere inserito in futuro tra le Regioni a massimo rischio, non sottoscriveranno nuovi contratti “Covid-19”, né di docenti né di ATA, sino al 3 dicembre 2020, ultimo giorno di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza, le scuole dei predetti gradi sostituiranno solo il personale “Covid-19” docente, mentre non dovrà essere sostituito il personale collaboratore scolastico.

Nello specifico per quanto riguarda i collaboratori scolastici, l’Ufficio del Lazio spiega che risulta “inutile” stipulare nuovi contratti poiché viene meno il bisogno di tali figure nelle scuole, essendo gli studenti in didattica a distanza. Ricordiamo di fatto che tra le mansioni principali del collaboratore scolastico vi è quella della sorveglianza degli alunni.

FAQ

Si è assentato un docente assunto ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso/devo sostituirlo?
R: Sì, se necessario per assicurare la didattica sia in presenza sia in modalità digitale integrata. Alla sostituzione si provvede sin dal primo giorno, ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in sovrannumero o impegnato per il potenziamento dell’offerta formativa.

Per tali sostituzioni sarà periodicamente assegnato un budget aggiuntivo, in base al monitoraggio dei contratti caricati sul sistema informativo NoiPA. L’USR informerà tempestivamente le scuole nel caso in cui si esauriscano le risorse complessivamente disponibili a tal fine.

Si è assentato un collaboratore scolastico assunto ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.  Posso/devo sostituirlo?
Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o comunque per una percentuale rilevante, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente. Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione sin dal primo giorno.

Si è assentato un collaboratore scolastico, di ruolo o a tempo determinato, assunto sui posti dell’organico di diritto o di fatto, e la mia scuola sta svolgendo la didattica
interamente o prevalentemente in modalità digitale integrata. Posso/devo sostituirlo?
Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto,
probabilmente a un punto tale da non giustificare la sostituzione. In ogni caso, la valutazione spetta al dirigente scolastico o al direttore dei servizi generali e amministrativi.
Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione nel rispetto della legislazione vigente.

Non ho mai utilizzato tutti i “posti” di docente assegnati ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?
No, se la scuola è del secondo ciclo di ciclo di istruzione e ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o per una percentuale rilevante. In questi casi è
preferibile che gli studenti proseguano l’attività didattica, oramai in parte preponderante a distanza, con i docenti assegnati dall’inizio dell’anno a oggi alle relative classi o ai relativi gruppi.

Sì, nelle scuole ove l’attività è rimasta, interamente o principalmente, in presenza e purché la didattica sia organizzata in un numero di gruppi superiore alle classi attivate in organico, limitatamente al maggior fabbisogno che ne scaturisce.

Non ho mai utilizzato tutti i “posti” di collaboratore scolastico assegnati ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 . Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?
Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere a sottoscrivere il contratto.

Presso la mia scuola non si svolgono più attività didattiche in presenza. Devo risolvere di diritto il contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”)?
No, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA. La risoluzione di diritto dei contratti stipulati con i docenti e con gli ATA era prevista dalla prima versione dell’articolo 231-bis¸comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

In sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, in vigore dal 14 ottobre u.s., è stato disposto, invece, che «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile», intendendosi il «personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni» assunto ai sensi della disposizione in questione.

E’ venuta meno la risoluzione di diritto del contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Devo modificare il testo dei contratti già sottoscritti?
Non è necessario. La clausola risolutiva era prevista dalla legge, ed è venuta meno per un successivo intervento legislativo che ha, invece, previsto esplicitamente il mantenimento in servizio nella situazione che, precedentemente, portava alla risoluzione. Pertanto la clausola, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla.

Il passaggio alla didattica digitale integrata al 100% comporta il licenziamento dei docenti assunti in sostituzione di quelli con fragilità certificata e il rientro in classe di
questi ultimi?
No. Prevale l’esigenza della continuità didattica, essendo trascorsi ben più di 20 giorni dall’inizio delle lezioni.

Scarica le indicazioni dell’Usr Lazio

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