Nuovo decreto Covid, gli studenti hanno obbligo di green pass per i mezzi pubblici, ma non per entrare in classe

Nuova stretta del governo dopo l’innalzamento della curva dei contagi. Nella serata del 29 dicembre il governo ha approvato un primo blocco di misure sulle quarantene e l’utilizzo del Super Green pass. La prossima riunione dei ministri (presumibilmente già nei primi giorni di gennaio) potrà adottare ulteriori provvedimenti.
Per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19, il nuovo decreto-legge introduce misure urgenti.
L’obbligo del Super Green Pass dal 10 gennaio è introdotto per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale, quindi dai treni ai bus fino alle metropolitane.
Dunque dal 10 gennaio, per andare a scuola sui mezzi pubblici (metro, tram e treno) dovranno avere il super green pass (vaccinati o guariti), ma la certificazione non sarà chiesta per entrare in classe (non c’è l’obbligo vaccinale per gli studenti).
Nella fascia 12-19 anni ancora senza vaccino oltre un milione di studenti
Alla data dal 24 dicembre, i vaccinati nella fascia 12-19 anni rappresentano il 72,2% (oltre 3 milioni di adolescenti). Rimangono fuori quasi un milione di ragazzi in età scolare (alcuni di loro, però, potrebbero essere esentati per motivi di salute) che adesso dovrà trovare una misura alternativa per recarsi in classe: muoversi a piedi o con mezzi propri o sottoporsi alla vaccinazione al più presto o, ancora, dimostrare di essere guariti dal Covid-19.
Super Green Pass
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
• sagre e fiere
• centri congressi
• servizi di ristorazione all’aperto
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso