Decreto Covid, dal 31 dicembre nuove misure per la quarantena. Dal 10 gennaio super green pass anche sui mezzi pubblici. DECRETO in Gazzetta Ufficiale [PDF]

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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto anti-Covid, che contiene nuove misure per cercare di frenare la quarta ondata di coronavirus in Italia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

TESTO DECRETO [PDF]

Il Decreto è costituito dai seguenti 6 articoli:

  • art. 1 – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
  • art. 2 – Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19
  • art. 3 – Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • art. 4 – Disciplina sanzionatoria
  • art. 5 – Clausola di invarianza finanziaria
  • art. 6 – Entrata in vigore.

Nel testo sono previste nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), alle quarantene per i vaccinati ed alle capienze.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Dal 31 dicembre, dunque, da oggi, il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Prezzi calmierati delle mascherine

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dovrà definire un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

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