Nuovo anno di formazione e prova, chi deve svolgerlo. Differenza tra abilitati e non nel nuovo sistema di reclutamento

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Il MI, con la nota n. 30998 del 25 agosto 2022, ha fornito indicazioni in merio al “nuovo” percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo, trasmettendo il relativo decreto che lo disciplina.

Normativa

Il DM n. 226/2022, in corso di registrazione, è stato emanato ai sensi dell’articolo 1/118 della legge n. 107/2015, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (che ha modificato il sistema di formazione e reclutamento del personale docente delineato dal predetto D.lgs. 59/17).

Il DM reca disposizioni concernenti il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo e individua le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del predetto percorso.

Come si articola

Il percorso si articola in una serie di attività da svolgere, nel corso delle quali gli interessati sono chiamati a produrre la richiesta documentazione e a sostenere il test finale e il colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.

Queste le attività da svolgere, la documentazione da produrre e la valutazione riguardanti il nuovo percorso di formazione e prova:

  • bilancio di competenze iniziale;
  • patto per lo sviluppo professionale;
  • attività formative (per un totale di 50 ore): incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); laboratori formativi (12 ore); “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); formazione on-line (20 ore)
  • portfolio professionale;
  • bilancio di competenze finale;
  • colloquio e test finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • espressione parere da parte del Comitato;
  • valutazione finale del dirigente scolastico.

Chi deve svolgerlo

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, come leggiamo nell’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, deve essere svolto dalle seguenti categorie di personale:

  1. docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  4. docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 59/2017 (come modificato dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (si tratta di quei docenti che saranno assunti in seguito alle nuove disposizioni, di cui al DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022).

Applicazione nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano, a decorrere dall’a.s. 2022/23, a tutto il personale docente che deve svolgere l’anno di prova, come leggiamo nel succitato DM: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.

Dunque, tutti i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova dovranno seguire il nuovo percorso (anche coloro i quali sono stati immessi in ruolo negli anni precedenti e che non hanno ancora svolto il periodo di prova ovvero devono ripeterlo).

Nuovo reclutamento

Relativamente ai docenti di cui al punto 4 sopra riportato, come detto, si tratta di coloro i quali parteciperanno al concorso che sarà bandito ai sensi del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (che ha delineato il nuovo sistema di formazione e reclutamento del personale docente della scuola secondaria). In base a tali nuove disposizioni, possono partecipare al concorso i docenti:

  • abilitati (requisiti: titolo di studio + abilitazione specifica nella classe di concorso di partecipazione, conseguita in seguito al percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale che prevede il conseguimento di 60 CFU/CFA);
  • non abilitati (requisiti: titolo di studio + 3 anni di servizio nella scuola statale, negli ultimi 5, di uno specifico).

Durante la fase transitoria, prevista sino al 31 dicembre 2024, inoltre, possono partecipare al concorso i docenti non abilitati in possesso di: titolo di studio + almeno 30 CFU/CFA del suddetto percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale ovvero 24 CFU/CFA (conseguiti entro il 31 ottobre 2022) richiesti quale requisito d’accesso al concorso, secondo la normativa previgente.

I docenti vincitori di concorso:

  1. abilitati, al loro turno di nomina, vengono immessi in ruolo e sottoposti al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo, ossia la conferma in ruolo. Il periodo di prova è superato in seguito al superamento del test finale e alla valutazione del dirigente scolastico;
  2. non abilitati, che hanno partecipato al concorso in virtù dei tre anni di servizio negli ultimi cinque, al loro turno di nomina, sono assunti a tempo determinato nella scuola scelta (in fase di nomina) e devono acquisire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale summenzionato. Conseguita così l’abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio (come i docenti di cui al punto 1);
  3. non abilitati, che hanno partecipato al concorso con almeno 30 CFU/CFA ovvero 24 CFU/CFA (fase transitoria), al loro turno di nomina, sono assunti a tempo determinato nella scuola scelta (in fase di nomina) e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale suddetto. Conseguita così l’abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio (come i docenti di cui al punto 1).

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Il DM n. 226/2022, in linea con quanto previsto dalla citata legge n. 79/2022, dispone che i docenti vincitori di concorso svolgano il percorso di formazione e periodo annuale di prova al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, per cui:

  • gli abilitati lo svolgono il primo anno di assunzione (essendo assunti direttamente in ruolo);
  • i non abilitati lo svolgono il secondo anno di assunzione (in quanto durante il primo, come detto sopra, sono assunti a tempo determinato per conseguire l’abilitazione, dopo la quale il contratto è trasformato a tempo indeterminato).

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Decreto 

Allegato criteri test finale

Nota

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