Nuovo accesso alle classi di concorso: spariscono “master e scuole di specializzazione” per il recupero dei CFU. Docenti chiedono chiarimenti
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024, con entrata in vigore il giorno successivo, il decreto di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il decreto interessa solo un numero limitato di classi di concorso, per le altre rimangono in vigore i CFU già individuati dal DPR 19/2016 e dm 259/2017.
Il decreto 22 dicembre 2023 individua
- art. 1 Oggetto e definizioni: sono revisionate e aggiornate le classi di concorso di cui alla tabella A
- art. 2 Classi di concorso Le nuove sono indicate con i codici alfanumerici A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71
- art. 3 Requisiti di accesso come si ottengono i CFU per l’accesso a queste classi di concorso
- art. 4 Equiparazione tra titoli di studio tabella A/1
- art. 5 Norme transitorie e finali Nulla cambia per chi ha il titolo completo entro il 10 febbraio 2024
- art. 6 Clausola di invarianza finanziaria Dal decreto non derivano nuovi oneri a carico dello Stato
- art. 7 Entra in vigore dall’11 febbraio 2024
Art. 3 Requisiti di accesso
L’articolo afferma
“1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
2. Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.”
I nostri lettori hanno subito notato la scomparsa, nella dicitura di “master e corsi di specializzazione” finora valida e inserita dal Ministero all’indomani della pubblicazione del DPR 19/2016
“2. gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari. ” Questa la dicitura totale, presente nella pagina del Ministero, dal 2016
Inoltre nel 2021 il Ministero aveva pubblicato un chiarimento sulla valutabilità del master come titolo nelle GPS qualora lo stesso fosse stato utilizzato per il recupero dei CFU mancanti per l’accesso alla classe di concorso “I titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione”
A ben guardare, la nuova pagina del Ministero, già da qualche settimana non riportava più quella dicitura.- Nuova pagina Ministero
A questo punto gli aspiranti docenti si chiedono
- da quale data deve essere considerato valido l’aggiornamento della pagina del Ministero (nella pagina non è presente una data)
- qual è la nuova normativa per classi di concorso che non fanno parte del Decreto 22 dicembre 2023
A questo punto si sollecitano i sindacati a richiedere chiarimenti al Ministero e rassicurazioni agli aspiranti docenti.