Nuove sanzioni disciplinari per i docenti, Snals: la libertà di insegnamento non si tocca

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“Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca l’Aran ha illustrato alle OO.SS. una proposta contrattuale relativa alle responsabilità disciplinari del personale della scuola. Le nuove previsioni sulle sanzioni disciplinari per il personale docente pongono questioni nuove, che trovano lo Snals Confsal decisamente contro qualsiasi ulteriore attribuzione di poteri disciplinari al dirigente scolastico”: lo afferma in una nota il Segretario Generale dello Sbnals, Elvira Serafini.

“A tal proposito – aggiunge –  lo Snals Confsal ha inviato all’Aran un documento che indica le nostre critiche e le nostre proposte. In particolare, per lo Snals Confsal, Il dirigente scolastico non deve essere individuato come autorità disciplinare nei confronti del personale docente per le sanzioni disciplinari più gravi, a partire dalla sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Non è accettabile che confluiscano nello stesso soggetto più poteri: accertare i fatti, raccogliere le testimonianze, avviare il procedimento disciplinare formulando i capi di accusa, sentire le varie parti coinvolte all’interno del contraddittorio e, all’esito dello stesso, irrogare la sanzione ovvero archiviare il procedimento”.

“La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione deve restare materia dell’U.P.D. (Ufficio dei Procedimenti
Disciplinari) presso gli UU.SS.RR., corrispondentemente a quanto accade negli altri settori pubblici dove le sanzioni più gravi sono di competenza di organi esterni e superiori. La competenza disciplinare del dirigente scolastico deve essere limitata solo alla violazione degli obblighi di ufficio e non deve essere esercitata per fare rilievi sulle attività di insegnamento ed educative. Non ci sembra esigibile poi la previsione obblighi dei docenti sotto forma di collaborazione con le famiglie, senza precisarne ambiti, limiti e portata. Diventa necessario, a tal fine, individuare un Organismo di Garanzia per la tutela dei principi costituzionali relativi alla libertà di insegnamento” conclude.

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