Nuovi percorsi di specializzazione estero, Ministero distinguerà tra titoli validi e titoli da enti inaffidabili

Nell’ambito delle misure adottate per contribuire all’inclusione il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto nel DL n. 71 del 31 maggio 2024 un percorso di specializzazione aggiuntivo per coloro che hanno conseguito il titolo di sostegno all’estero e rinunceranno al contenzioso. Ecco cosa è previsto.
Queste le parole del Ministro Valditara, in questi giorni in audizione alla Commissione Cultura e in risposta ad una interrogazione parlamentare.
“Con CIMEA noi siamo riusciti a rispondere a 1500 istanze, 4000 provvedimenti sono già pronti e stanno aspettando il riconoscimento da parte del MUR, stanno aspettando quindi un provvedimento definitivo da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Quindi complessivamente sono 5500 su un totale di circa 14000.”
Il Ministro ha poi sottolineato l’importanza di una recente sentenza del Consiglio di Stato che impone di considerare le normative europee: “L’Europa non è che possa essere presa in considerazione solo quando ci fa comodo, l’Europa deve essere presa in considerazione sempre. E l’Europa ci dice che i titoli conseguiti in Spagna o in Romania, se sono stati conseguiti presso università legittimate a erogarli, hanno lo stesso valore dei titoli conseguiti in Italia.”
Tuttavia, Valditara ha evidenziato una peculiarità del sistema italiano riguardo ai docenti di sostegno: “L’intervento di INDIRE è un intervento per consentire una specializzazione ulteriore che, a nostro avviso, manca nelle università straniere, perché il docente di sostegno è una peculiarità del sistema italiano.”
Per risolvere questa situazione, il Ministero sta implementando una strategia che mira a conciliare il riconoscimento dei titoli esteri con le esigenze specifiche del sistema scolastico italiano: “Noi sostanzialmente chiediamo di arricchire il percorso di specializzazione sul sostegno passando attraverso INDIRE. Ma in questo modo riteniamo di poter risolvere un problema che il Consiglio di Stato ci obbliga a definire rapidamente ed una volta per tutte.”
“Abbiamo inoltre deciso di affrontare il problema del contenzioso sui titoli esteri e i docenti con abilitazione all’estero, distinguendo tra i titoli acquisiti presso atenei seri ed accreditati e quelli acquisiti presso enti inaffidabili, consentendo ai soggetti in possesso di titoli validi la possibilità di iscriversi ai nuovi specifici percorsi di specializzazione.”
Cosa prevede il testo
1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una universita’ estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell’Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano
rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilita’ dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualita’, nonche’ i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli.
Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalita’ di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalita’ e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale. In vigore dal 1° giugno 2024, sta seguendo l’iter parlamentare per la trasformazione in legge
Emendamento al Lega al Decreto Scuola
E su questo c’è anche da segnalare l’emendamento da parte della Lega, prima firmataria Giovanna Miele, riguardante coloro che si sono specializzati all’estero.
Al comma 1, sostituire le parole: una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3 con le seguenti: un titolo di specializzazione sul sostegno e sopprimere la parola: amministrativo
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ivi compreso quello conseguito ai sensi del presente articolo, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita, nell’ambito delle procedure volte alla stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero di cui al comma 1;
b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: i corrispondenti requisiti di qualità, nonché.