Nuovi percorsi abilitanti secondaria, docente specializzato sostegno: ecco come acquisisce abilitazione. Risolto problema passaggi di ruolo

I nuovi percorsi abilitanti risolveranno, tra gli altri, il problema dei docenti specializzati su sostegno ma non abilitati, i quali non possono chiedere trasferimento su posto comune ovvero assegnazione provvisoria o passaggio su altro grado di istruzione. Ecco perché.
Requisiti TFA scuola secondaria
Con gli ultimi cicli di TFA sostegno, com’è noto, si sono specializzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado numerosi docenti privi di abilitazione, che sono stati ammessi al TFA in virtù del possesso del titolo di studio d’accesso (laurea) più 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.
I docenti suddetti, una volta specializzati, possono essere assunti in ruolo su sostegno (oltre ad ottenere incarichi di supplenza), ma non possono chiedere:
- trasferimento su posto comune nel medesimo grado di titolarità (primo o secondo);
- passaggio di ruolo ovvero assegnazione provvisoria per la secondaria, nel caso di docenti titolari nella scuola dell’infanzia o primaria;
- passaggio di ruolo ovvero assegnazione provvisoria per la secondaria di primo grado nel caso di titolari nella secondaria di secondo grado e viceversa.
Questo perché, ai fini dei movimenti sopra elencati, è necessario essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso ovvero per il grado di istruzione richiesto (oltre al superamento dell’anno di prova, nel caso di passaggio di ruolo o assegnazione provvisoria per altro grado di istruzione), come di seguito riportato.
Requisiti mobilità territoriale
Trasferimento
Il docente titolare su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado può chiedere il trasferimento su posto comune nel medesimo grado di titolarità (previo superamento del vincolo di permanenza quinquennale su tale tipo di posto), se in possesso del previsto titolo di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso richiesta.
Passaggio di ruolo
Ai fini del passaggio di ruolo, come leggiamo nell’articolo 4 del CCNI 2022/25, i requisiti richiesti sono:
- superamento dell’anno di prova nel ruolo di titolarità;
- abilitazione per la classe di concorso ovvero per il grado di istruzione di titolarità richiesto.
Conseguentemente, come detto nel precedente paragrafo, un docente titolare nella scuola dell’infanzia/primaria e specializzato nella secondaria senza abilitazione, non può chiedere il passaggio di ruolo per tale grado di istruzione. Analogamente, un docente titolare nella secondaria di primo grado e specializzato per il secondo grado ma senza abilitazione, non può chiedere il passaggio di ruolo per tale ultimo grado di istruzione e viceversa.
Assegnazione provvisoria in altro grado
L’assegnazione provvisoria, alla luce di quanto previsto dal CCNI 2019/22 (prorogato anche per le operazioni a.s. 2023/24, in virtù dell’intesa sottoscritta tra MIM e OO.SS.), può essere chiesta, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione.
Nel caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione (che è aggiuntiva rispetto al posto/classe di concorso di titolarità), i requisiti richiesti sono l’abilitazione per la classe di concorso/grado di istruzione richiesto e il superamento dell’anno di prova (nel caso di assegnazione su posto comune nel medesimo grado di titolarità non è richiesto il superamento dell’anno di prova, ma la sola abilitazione per la classe di concorso).
Anche in questo caso, pertanto, un docente titolare nella scuola dell’infanzia/primaria, specializzato nella secondaria senza abilitazione, non può chiedere l’assegnazione per il grado in cui è specializzato. Analogamente, un docente titolare nel secondo grado e specializzato su sostegno nella secondaria di primo grado ma non abilitato, non può chiedere assegnazione provvisoria per il predetto primo grado e viceversa.
Nuovi corsi abilitanti
Il D.lgs. 59/2017, come novellato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), ha previsto la possibilità di conseguire l’abilitazione per i docenti già abilitati per altra classe di concorso/grado di istruzione ovvero per i docenti specializzati su sostegno (nell’uno e nell’atro caso anche docenti di ruolo). Su tale disposizione è recentemente intervenuto il decreto PA BIS (DL n. 75/2023), rendendo più snello il previsto percorso.
In base alle sopra riportate disposizioni, i percorsi per conseguire un’altra abilitazione:
- sono rivolti ai docenti già abilitati o specializzati su sostegno, in possesso del titolo di studio d’accesso alla classe di concorso per cui ci si deve abilitare;
- consistono nell’acquisizione di 30 CFU/CFA, i cui contenuti saranno individuati dai Centri;
- possono essere svolti interamente anche in modalità telematica sincrona;
- si concludono con la prevista prova finale.
Approfondisci leggendo “Docente che vuole conseguire altra abilitazione scuola secondaria: non più obbligatorio il tirocinio diretto, frequenza in modalità telematica. DECRETO PA bis”
Conclusioni
La disposizione illustrata, in definitiva, laddove prevede che possono accedere ai suddetti percorsi per conseguire l’abilitazione anche i docenti specializzati e in possesso del titolo di studio (che dà accesso alla classe di concorso), “sana” la problematica sopra esposta.
Infatti, coloro i quali si sono specializzati su sostegno nella scuola secondaria di primo e/o secondo grado, accedendo al TFA in virtù del possesso della laurea e di 24 CFU/CFA ma senza abilitazione, possono conseguire quest’ultima grazia alla nuova disposizione e quindi chiedere eventualmente uno dei movimenti summenzionati (trasferimenti su posto comune nello stesso grado di titolarità ovvero passaggio di ruolo o ancora assegnazione provvisoria in altro grado).
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