Nuovi percorsi abilitanti, riserva posti per i primi tre cicli: chi riguarda e in quale misura

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Per i primi tre cicli dei nuovi percorsi abilitanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, è prevista una riserva di posti destinata a determinate categorie di docenti. Percentuale posti e interessati.

Nuovo sistema

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione);
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Articolazione percorso

I percorsi universitari e accademici abilitanti si articolano in:

  1. formazione corrispondente a 60 CFU/CFA
  2. prova finale
  3. valutazione finale

La prova finale si articola in una prova scritta e una lezione simulata ed è superata conseguendo un punteggio minimo di 7/10 nella prova scritta e di 7/10 nella lezione simulata. Superata la prova, è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso. Approfondisci leggendo “Nuovi percorsi abilitanti secondaria, come si svolgono e chi vi accede. Dalla formazione alla valutazione finale”

Riserva posti

D.lgs. 59/2017

Così leggiamo nell’articolo 2bis, comma 2, del D.lgs. 59/2017:

2. Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché’ il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali (senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla). Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe  di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4. 

Dunque, il decreto in questione dispone che, ai fini dell’accesso ai primi tre cicli dei percorsi abilitanti relativi alla propria classe di concorso:

  • vi sia una riserva di posti per i docenti che abbiano un contratto di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;
  • il numero di posti riservati è stabilito nel DPCM attuativo, il cui testo è stato già sottoposto al parere del CSPI e di cui attediamo la pubblicazione ufficiale. 

Evidenziamo che la parte di testo in grassetto (e cancellata) sopra riportata è stata soppressa dal DL 75/2023 (decreto PA BIS), al fine di superare il limite al numero di docenti da abilitare, tramite i nuovi percorsi, previsto nella formulazione originaria del sopra riportato articolo 2bis/2 del D.lgs. 59/2017. Approfondisci leggendo “DPCM 60 CFU, nessun limite al numero di docenti da abilitare. Ma se le domande sono “troppe” si programmerà l’accesso [BOZZA]

DPCM

Il DPCM sopra citato, riprendendo la disposizione del D.lgs. 59/2017, prevede che i docenti, titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria ovvero nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, possono accedere, per i primi tre cicli, ai percorsi relativi alla propria classe di concorso, nei limiti della riserva di posti che è pari:

  1. per il primo ciclo, al 40% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM;
  2. per il secondo ciclo, al 30% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM;
  3. per il terzo ciclo, al 30%
  4. dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM.

NB: le info sopra riportate si rifanno alla bozza di DPCM, per cui potrebbero essere soggette a modifiche, che comunicheremo prontamente.

Decreto PA BIS

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