Nuovi percorsi abilitanti, precari con tre anni di servizio si abilitano conseguendo 30 CFU. Solo un anno specifico
Quali requisiti sono richiesti ai precari per accedere ai nuovi percorsi abilitanti della scuola secondaria di primo e secondo grado?
Percorsi abilitanti per precari e straordinario bis
Il DPCM 4 agosto 2023, attuativo del D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), disciplina i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei
docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici.
I suddetti percorsi, com’è noto, sono finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per la successiva partecipazione al concorso e, sino al 31/12/2024, se ne svolgeranno alcuni caratterizzanti la prevista fase transitoria (sino al 31/12/24) e che quindi contribuiranno a “traghettare” dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento, permettendo inoltre la partecipazione al secondo dei due previsti concorsi della citata fase transitoria.
Di seguito i percorsi previsti dal D.lgs. 59/2017 (e ss.mm.), come disciplinati dal DPCM del 4 agosto 2023 e secondo le indicazioni fornite dal MUR con nota n. 19087/2023:
- percorsi da 60 CFU/CFA (percorso previsto dal sistema a regime), cui possono accedere i docenti in possesso del titolo di studio d’accesso alla specifica classe di concorso ovvero coloro i quali sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, che abbiano conseguito almeno centottanta CFU/CFA, o del diploma accademico di II livello o del diploma accademico a ciclo unico;
- percorsi 30 CFU/CFA previsti sia nell’ambito della fase transitoria (sino al 31/12/2024) che quando il sistema entrerà a regime (questo perché il requisito d’accesso al concorso è previsto prima e dopo la fase transitoria, ossia prima del 31/12/24 e poi dal 01/01/2025); sono destinati ai docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale, di cui uno specifico. I docenti in questione conseguono solo 30 CFU del suddetto percorso da 60 CFU, in modo da valorizzare la pregressa esperienza di insegnamento;
- percorso 30 CFU/CFA previsto nell’ambito della fase transitoria (sino al 31/12/2024) e destinato agli aspiranti che parteciperanno al secondo dei due concorsi previsti nell’ambito della fase transitoria;
- percorsi 30 CFU/CFA previsto nell’ambito della fase transitoria (sino al 31/12/2024) e destinato agli aspiranti di cui al punto precedente, che vinceranno il concorso e completeranno così la formazione;
- percorso 36 CFU/CFA previsto nell’ambito della fase transitoria (sino al 31/12/2024) e destinato agli aspiranti, che parteciperanno ai due concorsi della citata fase transitoria con il titolo di studio più 24 CFU/CFA, conseguiti entro il 30/10/2022, e completeranno la formazione con il percorso in esame;
- percorsi da 30 CFU/CFA destinati ai docenti già in possesso di abilitazione o specializzati sul sostegno, al fine di ottenere un’altra abilitazione per una classe di concorso della scuola secondaria, relativamente alla quale si sia in possesso del un titolo di studio d’accesso;
- percorsi da 30 CFU/CFA destinati ai docenti che svolto presso le scuole statali o paritarie un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale intendono conseguire l’abilitazione, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/1999, nonché ai docenti che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso.
Precisiamo che i percorsi di cui all’ultimo punto, inizialmente non previsti nel D.lgs. 59/2017 (come modificato dal DL 36/2022), sono stati introdotti dall’articolo 20/3 del DL 75/2023, convertito in legge n. 112/2023, che all’articolo 2-ter del predetto decreto legislativo introdotto il comma 4-bis:
“4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2″));
Dunque, con le modifiche apportate dal DL n. 75/2023 (PA Bis), si dà la possibilità di conseguire l’abilitazione ai docenti che hanno partecipato al concorso straordinario-bis ma non sono rientrati nel contingente di assunzione, per cui non hanno potuto conseguire l’abilitazione che, ai sensi del DM 108/2022, si ottiene al termine del percorso, all’atto della conferma in ruolo (percorso straordinario bis: 1. assunzione a tempo determinato; 2. svolgimento anno prova e percorso universitario da CFU; 3. superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con conseguimento dell’abilitazione per i docenti che ne sono privi), nonché ai docenti precari delle scuole statali e paritarie. Questi ultimi, come si legge nel testo sopra riportato, accedono ai percorsi, se in possesso dei seguenti requisiti:
- siano in possesso del titolo di studio d’accesso alla classe di concorso per cui ci si intende abilitare;
- abbiano svolto tre anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi cinque, indifferentemente nelle scuole statali oppure paritarie;
- uno dei succitati tre anni deve essere prestato nella specifica classe di concorso per cui ci intende abilitare;
- gli anni di servizio si calcolano ai sensi dell’art. 11/14 delle legge 124/99, secondo cui per annualità di servizio si intende un servizio di insegnamento, anche non continuativo, di almeno 180 giorni ovvero un servizio continuativo dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio. Precisiamo che, per verificare il possesso del requisito in questione, gli aspiranti devono controllare per ciascun anno scolastico interessato se siano stati prestati 180 giorni di servizio anche non continuativi ovvero un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine degli scrutini. Non è possibile sommare giorni appartenenti ad anni scolastici differenti.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Scrivo in merito al percorso abbreviato da 30 cfu per ottenere l’abilitazione nella classe di concorso A-11. Secondo la legge 112 del 10 agosto 2023 possono accedere al percorso tutti i docenti con tre anni di servizio in scuola statale o paritaria, di cui uno nella classe di concorso per cui chiedono l’abilitazione. Mi domandavo se i rimanenti due anni di servizio possano essere svolti su ordine di scuola diverso. Io ho svolto molti anni di servizio come docente madrelingua (avevo un contratto da lettrice) presso una scuola primaria paritaria e un anno presso un liceo sempre paritario come docente nella classe di concorso opportuna, posso accedere al percorso ridotto da 30 cfu?
La disposizione normativa sopra riportata non prevede che i tre anni di servizio siano svolti nel medesimo grado di istruzione della classe di concorso per cui ci si intende abilitare, ma che uno dei tre anni deve essere svolto nella specifica classe di concorso, in relazione alla quale si intende conseguire l’abilitazione. Pertanto, anche gli anni di servizio svolto in altri gradi di istruzione possono essere computati ai fini del conseguimento dei tre anni richiesti.
Nel caso specifico, la nostra lettrice ha avuto un contratto presso la scuola primaria paritaria, in qualità di lettrice, ruolo questo non previsto dall’ordinamento della primaria, ma che è tuttavia presente in alcune scuole del predetto grado, al fine di ampliare l’offerta formativa, nell’ambito di appositi progetti.
La figura in questione, ossia il docente di conversazione in lingua straniera, è prevista negli istituti di istruzione secondaria di II grado e la loro classe di concorso è contemplata nella tabella B allegata al DPR 19/2016, in quanto rientra tra gli insegnanti tecnico-pratici. Pertanto, se il servizio fosse stato prestato presso una scuola secondaria di II grado, non ci sarebbe stato alcun dubbio sulla validità del servizio ai fini del computo dei tre anni, tuttavia, considerato che la lettrice ha svolto tale servizio in una scuola primaria, nell’ambito di un progetto dell’ampliamento dell’offerta formativa (considerato che l’insegnamento non è previsto in via ordinamentale), qualche perplessità rimane (sebbene la disposizione sopra riportata parli di solo … servizio …). Consigliamo alla lettrice di rivolgersi all’USR di competenza, in modo da avere certezza sulla validità dei servizi in questione.
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