Nuove supplenze dalle cattedre lasciate libere dai vincitori del concorso straordinario bis. Come verranno assegnate
Nuove supplenze per l’anno scolastico 2022/23 deriveranno dall’assunzione in servizio dei vincitori del concorso straordinario bis. In alcune regioni si stanno svolgendo in queste settimane le assegnazioni delle sedi: questo significa che i docenti assunti da graduatoria di istituto con contratto con clausola risolutiva ai sensi dell’art. 41 del CCNL 2016/18 devono lasciare il posto finora occupato e sono alla ricerca di un altro incarico.
Supplenza che si libera dalle graduatorie di istituto
Se il docente vincitore del concorso straordinario bis finora ha insegnato su incarico conferito da graduatorie di istituto la cattedra libera dovrà essere conferita nuovamente da graduatorie di istituto, se rientra nella tipologia di supplenze assegnabili da GI.
Le scuole dovranno utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui
all’articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
Supplenza che si libera dalle GPS
Se invece la supplenza era stata assegnata dalle GPS la cattedra ritorna all’algoritmo e dovrà essere gestita a partire dall’ultimo turno assegnato.
Si tratta infatti di “disponibilità sopravvenute” per le quali l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 art. 12 comma 10 “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”
Pertanto se il docente che perde la supplenza con clausola risolutiva ha già partecipato al turno di nomina da GPS, non potrà essere inserito nei successivi e potrà attendere solo ulteriori nomine da graduatorie di istituto.
Se il docente mantiene la stessa supplenza
Se il docente mantiene la stessa supplenza (alcuni Uffici Scolastici stanno dando questa possibilità, ricorrendone le condizioni) che fine fa il posto accantonato?
E’ possibile assegnarlo allo stesso docente che lo sta occupando con la clausola risolutiva, modificando il suo contratto fino al 30 giugno?
Sì, in quanto i contratti con clausola risolutiva hanno il termine di scadenza del contratto, al quale si aggiunge la clausola risolutiva.
Se “l’avente diritto” non arriva, il posto diventa del supplente che potrà proseguire l’attività didattica avviata per tutto l’anno scolastico.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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