Nuove regole quarantena, da oggi si cambia: le norme per la gestione dei casi Covid a scuola. RIEPILOGO
Nuove regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole: da oggi, lunedì 7 febbraio ci sono delle novità riguardo alle misure per contrastare il coronavirus.
A chiarire la validità temporale delle nuove regole per la scuola sono le FAQ pubblicate sul sito del ministero dell’Istruzione per chiarire proprio i punti più controversi della gestione dei casi di positivi.
- La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022)
Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. - Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022)
Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. - A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022)
Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.
DECRETO COVID SCUOLA
Le nuove regole
SCUOLA DELL’INFANZIA
Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
SCUOLA PRIMARIA
fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
SCUOLA SECONDARIA
con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti.
Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
NORME VALIDE PER TUTTE LE SCUOLE
Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime di auto-sorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle scuole tramite il Green pass.
0-6 anni
Scuola primaria
Scuola secondaria (medie e superiori)
Misure
IL VADEMECUM
https://www.orizzontescuola.it/nuove-regole-quarantena-rientrano-in-presenza-le-classi-in-dad-dal-7-febbraio-le-misure-si-adeguano-al-decreto-5-22/