Nuove regole quarantena, basterà il green pass per il rientro in classe degli studenti. Indicazioni ufficiali Ministero [NOTA]

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Il Decreto Sostegni ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede, tra le altre cose, una semplificazione per la prosecuzione della didattica in presenza.

Nelle scuole medie e superiori, nel caso della presenza di due postivi in classe, per proseguire la didattica in presenza o per rientrare in aula, basterà la verifica della sola certificazione verde mediante l’app mobile opportunamente aggiornata.  Non ci sarà più bisogno di alcuna certificazione dell’Asl o del medico di famiglia per il rientro in classe.

L’art. 30 comma 1 indica una semplificazione per la prosecuzione della didattica in presenza quando è prevista l’autosorveglianza con due casi di positività nella classe nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale: in questa circostanza gli studenti potranno entrare in classe senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, ma soltanto con la verifica della certificazione verde mediante l’applicazione mobile aggiornata.

La stessa misura si applica, in tutti gli altri casi, anche per la riammissione in classe degli alunni in regime sanitario di autosorveglianza dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell’accertamento di casi di positività.

La circolare del Ministero

Con la circolare n.10 del 1° febbraio 2022, il Ministero dell’Istruzione dà ulteriori indicazioni in merito alla verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza

Le nuove funzionalità di verifica automatizzata, che saranno quanto prima messe a disposizione dall’app “Verifica C-19” permetteranno alle Istituzioni scolastiche di controllare – mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica – il possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l’applicazione del regime di auto-sorveglianza.

Tali condizioni sono individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136, nell’assenza di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno dei seguenti requisiti:

  • aver ricevuto la dose booster;
  • aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
  • essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

Nel dettaglio, le condizioni assumono rilievo al fine di consentire, agli alunni delle Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, nonché dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di:

a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la didattica digitale integrata;

b) essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Occorre precisare che la verifica dei requisiti richiesti dovrà essere espletata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR e D.Lgs. n. 196/2003), con conseguente adozione delle apposite misure di seguito rappresentate:

  • utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza/essere riammessi in classe;
  • svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
  • limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
  • trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art 14 del GDPR.
  • utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato.

NOTA MINISTERO

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