Nuove regole per la mobilità a partire dal 2019/20
Ritorniamo su questo argomento per precisare ancora una volta i termine della questione alla luce della normativa.
l’art. 22 comma 4 lettera a)1 del CCNL del 9.2.2018 dispone che al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente.
È bene precisare che per la mobilità a.s. 2018/19 vigono le stesse regole e quindi lo stesso CCNI del 2017/18 che è stato a tal fine prorogato.
Pertanto, la nuova mobilità, che prevederà un nuovo contratto integrativo nazionale triennale, non può che regolare i trasferimenti a partire dal 2019/20.
In conclusione, l’ottenimento della scuola nei movimenti 2018/19 non preclude di poter richiedere nuovamente trasferimento su scuola per il 2019/20.
Le domande potranno essere presentate dal 3 aprile prossimo. Miur e sindacati hanno infatti sottoscritto in via definitiva il contratto e adesso si attende la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale. Chi può presentare domanda e quante preferenze si possono esprimere
Mobilità insegnanti di sostegno: le regole