Nuove norme sullo sciopero pensate per salvaguardare più l’utenza che gli scioperanti. Incrementate incombenze segreteria

Con la Deliberazione n. 20/303 La Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero si è pronunciata favorevolmente sull’accordo riguardante del 2 dicembre 2020,in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Gilda Unams, Snals Confsal e Anief. Dalla lettura della deliberazione emergono alcune questioni su cui è bene soffermarsi. Una cosa è comunque sicuramente certa, dall’attuazione di questo nuovo accordo sono incrementate le attività a carico della segreteria, chiamate, come è noto, a dover verificare per ogni proclamazione di sciopero una serie di dati, che prima non era necessario comunicare.
La nuova informativa alle famiglie serve ad evitare l’effetto annuncio
L’articolo 3 comma 5 del nuovo accordo così afferma:
L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:a) l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all’art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito.
Fatto che ha comportato un chiaro incremento di lavoro per le segreterie. La Commissione però nella sua valutazione pone delle osservazioni che lasciano ben intendere quale sia il chiaro senso di questa norma. Senza tanti raggiri di parole.
Rileva la Commissione che questa norma offre “una soluzione efficace al problema dell’informazione agli utenti che sino ad oggi veniva formulata dai dirigenti scolastici in termini così generici da impedire qualsiasi ragionevole valutazione prognostica circa l’effettivo impatto dell’astensione collettiva e, in ultima analisi, circa la possibilità/probabilità di fruire in concreto del servizio il giorno dello sciopero: una situazione, questa, non accettabile in un comparto in cui tanto i dati sulla rappresentatività delle sigle sindacali quanto quelli sulle adesioni alleazioni di sciopero e, almeno a partire dal 2020, sulla concreta incidenza delle stesse sul servizio sono oggetto di rilevamento e misurazione ad opera del MIUR; l’importanza di tale assunto è stata già ampiamente rappresentata con la delibera del 26 febbraio 2015, n. 15/26 “la diffusione dei dati di cui all’articolo 5 mediante l’utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche consentirebbe un’informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all’utenza di effettuare considerazioni sulla portata e sull’impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante”; la medesima delibera ha sottolineato che “tale modalità accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire l’accessibilità totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto più necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali”, ravvisando “la necessità di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidità, ad informazioni ritenute utili”;in una diversa visuale, è risultato evidente, in questi anni, come a scioperi proclamati da sigle poco rappresentative sia stata talvolta data dalla stampa un’eccessiva e ingiustificata risonanza mediatica causando confusione e allarme negli utenti; la comunicazione agli organi di stampa da parte del MIUR e della Funzione Pubblica, prevista all’art. 10, comma 3, circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell’anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate, costituisce un’indubbia novità e offre una prima soluzione a tale problema assicurando una corretta informazione all’utenza ed evitando il c.d. “effetto annuncio”.
Con il 90% di monte ore da garantire, si limita il diritto di sciopero a favore dell’utenza
Rileva la Commissione che assume un’importanza centrale l’art. 10, comma 6, lett. a) ultimo periodo, nel quale è previsto un ampliamento delle misure atte a rafforzare l’effettiva continuità del diritto all’istruzione e all’attività educativa, prevedendo, oltre alle prestazioni indispensabili da garantire indicate nell’art. 2, un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate dal personale (docente ed ATA) nel corso di ciascun anno scolastico, differenziato a seconda del grado di istruzione: 40 ore nelle scuole materne e primarie e 60 negli altri ordini e gradi di istruzione; nella disposizione sopra richiamata è stata altresì introdotta, in via sperimentale, una clausola generale di chiusura in base alla quale viene in ogni caso, assicurata, nell’anno scolastico, l’erogazione per ciascuna classe di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario scolastico complessivo; tale clausola sperimentale è accompagnata, all’art. 12, dall’assunzione del preciso impegno delle parti sociali a rivedersi qualora la stessa si dimostri nella prassi non in grado di garantire un ragionevole contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco, anche tenendo conto dei dati raccolti attraverso la nuova procedura di monitoraggio introdotta dal MIUR, volta, come detto, a rilevare il numero di classi e plessi scolastici chiusi in conseguenza dello sciopero; a tale fine viene istituita una commissione paritetica composta da ARAN e Organizzazioni sindacali che rappresenta un importante strumento di confronto e di coordinamento fra tutte le parti sociali coinvolte al fine di ridurre e contenere i relativi disservizi e assicurare l’effettività della nuova disciplina contrattuale.
I DS stimolati a riprogrammare l’attività per garantire il servizio
La Commissione afferma altresì che “nell’art. 10, comma 5, è previsto che i dirigenti scolastici siano tenuti ad adottare le misure organizzative utili a garantire l’erogazione del servizio anche in caso di sciopero, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali: una disposizione, questa, finalizzata sia a consentire una più agile riprogrammazione del servizio sia a stimolare i dirigenti ad individuare misure organizzative idonee a mitigare l’impatto dell’astensione collettiva sugli utenti, assicurando, ove possibile, la continuità del servizio”. La norma in questione così recita: “I competenti dirigenti, senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Il punto è capire quale debba essere il giusto equilibrio, quando riprogrammare significa riorganizzare neutralizzando il diritto di sciopero, o riorganizzare garantendo il diritto di sciopero. Il fatto che la Commissione parli di stimoli per il DS ciò dovrebbe porre sicuramente degli interrogativi, perché sbilanciarsi in tal modo?