Nuove Graduatorie di istituto, può valere servizio “senza titolo” ma non le altre attività di insegnamento

Nuove graduatorie provinciali e di istituto: come vengono valutati i servizi. Prosegue la nostra analisi dell’OM n. 60/2020, per evitare errori nella compilazione della domanda.
In attesa dell’apertura della piattaforma per la presentazione della domanda, prevista per oggi alle 15, mettiamo in evidenza alcuni particolari, anche in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli.
Scompare “altre attività di insegnamento”
Nella ex tabella dei titoli per la III fascia, oltre al servizio specifico e aspecifico era possibile far valutare le “altre attività di insegnamento”, in cui rientravano
“Per ogni altra attività d’insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;
b)i corsi di insegnamento nel settore dell’infanzia, primario, secondario e artistico;
c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
e) le Accademie;
f) i Conservatori;
g) i corsi presso amministrazioni statali;
h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.”
Dunque attività di insegnamento non curricolari o comunque attività didattiche non svolte a scuola.
La valutazione
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);
Questa sezione non è più presente nelle tabelle allegate all’OM n. 60/2020 e non trova in esse un corrispettivo.
Secondo la lettura delle tabelle, sono state eliminate.
La conferma arriva dalla nota del Ministero del 22 luglio: Non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti “altri servizi di insegnamento”
Servizio svolto senza titolo
Rispetto alle tabelle allegate al dm 374/2017 (aggiornamento graduatorie di istituto 2017/20) non compare più nelle note la dicitura
“i servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – sono valutabili come altre attività di insegnamento”
Questa scomparsa però non dovrebbe deporre a favore della mancata valutazione del servizio, al contrario.
Anche in questo caso arriva il chiarimento del Ministero:
il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;
ECCEZIONE per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e
primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria
Gli articoli sulla valutazione del servizio
Graduatorie di istituto, ISTRUZIONI presentazione domanda dal 22 luglio, ecco il decreto [ANTEPRIMA]
Graduatorie provinciali e di istituto. Ordinanza e tabelle titoli DEFINITIVE [Speciale]