Nuove classi di concorso, docenti di ruolo hanno clausola di salvaguardia nel Decreto. Cosa succede con sovrannumero
Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado: il Decreto 22 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 febbraio, Ci sono delle modifiche, ma non uno stravolgimento (già attuato nel 2016). Clausola di salvaguardia per i docenti di ruolo.
art. 5 comma 2 Norme transitorie e finali
“Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ le disposizioni contrattuali sulla mobilita’ del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarita’, mantengono le attuali sedi e cattedre finche’ permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.
I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilita’, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il
trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarita‘.
N.B. Il decreto 22 dicembre 2023, entrato in vigore l’11 febbraio 2024, riguarda esclusivamente le classi di concorso indicate.