Nuova valutazione, abolizione bocciatura per primaria e media? Non è proprio così, vediamo cosa cambia

Novità in vista per quanto riguarda la valutazione degli studenti a seguito dell’approvazione delle deleghe della legge 107. Tra queste sicuramente quelle relative all’ammissione alla classe successiva. Vediamo i particolari
D.Lgs. n.62 del 2017 sulla valutazione si affronta la questione relativa all’ammissione alla classe successiva per primaria e secondaria di I grado.
Per quanto riguarda la primaria, in realtà non cambia molto rispetto alla precedente normativa. Infatti, nel comma 3 articolo 3 si afferma che la mancata ammissione alla classe successiva da parte degli alunni può avvenire, ma con decisione unanime e in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Gli alunni possono, dunque, essere ammessi alla classe successiva e alla scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acqusizione.
Per quanto riguarda la secondaria di I grado, il riferimento resta l’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 dell’art.6, il quale stabilisce che “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo” (comma 2, art.6).
Tra le novità, l’introduzione del voto di ammissione e non di giudizio di idoneità come nel precedente decreto sulla valutazione (comma 2 art.3 del DPR 122/2009).
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