Nuova assunzione GPS sostegno: si deve svolgere solo lezione simulata?

Il docente assunto nell’a.s. 2022/23 da GPS sostegno e nuovamente assunto nel 24/25 deve sostenere la lezione simulata?
Assunzioni GPS sostegno 24/25
Le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2024/25 sono state seguite, come negli anni scorsi, dalle assunzioni da GPS sostegno prima fascia sui posti residuati dalle stesse (immissioni in ruolo), ai sensi di quanto disposto dal DL n. 19/2024 che ha prorogato, sino al 31/12/2025, la procedura di cui al DL n. 44/2023.
Le assunzioni in questione (ossia da GPS sostegno prima fascia) si articolano in:
- assunzione a tempo determinato: assunzione dalle GPS sostegno prima fascia sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo; le assunzioni sono effettuate a tempo determinato (contratto al 31/08) nella provincia in cui gli aspiranti risultano inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS;
- mini call veloce: svolgimento Call veloce (o mini call veloce) sui posti ancora vacanti e disponibili, dopo lo scorrimento delle GPS; in base alla Call veloce, gli interessati presentano istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti (la domanda si può presentare per una o più province della medesima regione);
- anno di prova: svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di formazione e prova di cui all’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2019.
- lezione simulata: svolgimento, oltre a quanto previsto per l’anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest’ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici);
- immissioni e conferma in ruolo: superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2024/25), nella medesima istituzione scolastica presso cui gli aspiranti hanno prestato servizio a tempo determinato.
Precedenti procedure straordinarie
La stessa identica procedura di assunzione sopra descritta si è svolta anche nell’a.s. 2023/24, così come nel 2021/22 e 22/23 si sono svolte analoghe procedure straordinarie di assunzione disciplinate però da altre disposizioni normative:
- 2021/22: assunzione straordinaria da GPS prima fascia posto comune e di sostegno (sempre sui posti residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM);
- 2022/23: assunzione straordinaria da GPS prima fascia posto di sostegno (sempre sui posti residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM).
Sia i docenti individuati nell’a.s. 2021/22 che quelli individuati nell’a.s. 2022/23 sono stati assunti dapprima a temo determinato, hanno svolto l’anno di prova e la prova disciplinare, quindi sono stati assunti e confermati in ruolo l’a.s. successivo all’assunzione a tempo determinato.
Da sottolineare, anche in vista del quesito cui risponderemo di seguito, che il percorso seguito dai docenti suddetti è uguale agli assunti da GPS sostegno 2023/24 e 2024/25, fatta eccezione per la prova disciplinare:
- gli assunti nel 21/22 e 22/23, ai fini dell’immissione in ruolo, oltre all’anno di prova, hanno sostenuto una prova disciplinare, mentre quelli assunti nel 23/24 e nel 24/25 hanno sostenuto (e sosterranno), oltre all’anno di prova, una lezione simulata (e non dunque una prova disciplinare).
Commissione lezione simulata e prova disciplinare
Prova disciplinare e lezione simulata presentano differenze sia sul piano della strutturazione della prova stessa che relativamente alle commissioni innanzi alle quali vanno sostenute:
- commissione prova disciplinare: composta, su base regionale, da personale esterno alla scuola di servizio del candidato e sono costituite secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al DM 329/19 e al DM 201/2020
- commissione lezione simulata: comitato di valutazione integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
Quesito
Coì chiede una nostra lettrice:
Salve sono una docente nonché vostra, assunta nel 2022/2023 da GPS sostegno con titolo estero, quest’anno invece ho accettato una nuova assunzione 2024/2025sempre su GPS sostegno ma con titolo italiano. Visto l’articolo, ho compreso che non dovrò svolgere l’anno di prova. Ora il mio dubbio è: – Visto che per la prima assunzione ho svolto la prova disciplinare, ora dovrò svolgere la lezione simulata? – Se si, riguardo la lezione simulata, sono comunque obbligata ai 120 giorni effettivi di presenza? – Inoltre che tipo di contratto si firma in questo caso? Sempre contratto a tempo determinato fino al superamento della lezione simulata?
Rispondiamo alle diverse domande poste dalla lettrice, iniziando dall’ultima:
- trattandosi di procedure distinte e separate, la lettrice sarà nuovamente assunta a tempo determinato;
- la lettrice non dovrà ripetere l’anno di prova secondo quanto indicato dal MIM nelle annuali note sul predetto anno, in quanto già superato nel medesimo grado di istruzione;
- inoltre, nella nota a.s. 2022/23, è stato precisato che gli assunti da GPS, in caso di avvenuto superamento dell’anno di prova nel medesimo grado, dovevano sostenere solo la prova disciplinare: I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
- conseguentemente a quanto detto sopra e secondo il principio per cui l’anno di prova non si ripete nello stesso grado di istruzione, la lettrice non sosterrà l’anno di prova ma dovrà sostenere la sola lezione simulata;
- la lettrice non potrà non sostenere la lezione simulata perché ha già svolto la prova disciplinare, considerato che trattasi di procedure e prove distinte e separate;
- quanto ai 120 giorni, gli stessi sono richieste per il superamento dell’anno di prova (180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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