Numero minimo di alunni per classe per il riconoscimento della parità scolastica
Il MIUR ha ripubblicato sul proprio sito la nota prot.n. 4334 del 24 giugno 2011
Il MIUR ha ripubblicato sul proprio sito la nota prot.n. 4334 del 24 giugno 2011
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Roma, 24 Giugno 2011
Oggetto: scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe
Come è noto l’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007 prevede che, all’atto della presentazione dell’istanza per il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione dichiari "l’impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche".
Il TAR del Lazio, Sez.III bis, con sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato la predetta disposizione "limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l’intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8".
Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell’annullamento dell’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007.
Il Direttore Generale
F.to Carmela Palumbo