Mobilità docenti 2021, nella domanda di trasferimento interprovinciale non vale precedenza per assistere genitore con disabilità

Con la notifica viene convalidata la domanda di trasferimento inviata, dopo un controllo su quanto dichiarato. Potrebbe cambiare qualcosa nel punteggio valutato e nella precedenza dichiarata
Una lettrice ci scrive:
“Ho presentato domanda di mobilità scuola primaria a.s. 2021/2022. Sono titolare in una scuola in provincia di Treviso, entrata di ruolo il primo settembre 2019 a seguito del superamento concorso ordinario 2016. Ho effettuato 2 anni di pre-ruolo 2017-2018 e 2018-2019 in una scuola statale, l’anno di prova superato positivamente. Nell’allegato D ho dichiarato tutti i servizi svolti in altro ruolo dal 2005 al 2017 in una scuola dell’infanzia paritaria ( di cui 3 anni di pre-ruolo).
Nella notifica di convalida trasferimento a.s.2021-2022 non mi sono stati riconosciuti gli anni di pre-ruolo nella scuola dell’infanzia paritaria, mentre lo scorso anno erano stati riconosciuti ed inseriti con relativo punteggio.
Ho inserito inoltre tutta la documentazione necessaria per l’assistenza a mia madre disabile con L.104/92 articolo 3 comma 3 di gravità, essendo l’unica figlia che può prendersene cura.
Nella mia domanda di mobilità ho richiesto il trasferimento interprovinciale, dalla provincia di Treviso scuola dove sono titolare, alla provincia di Vicenza, inserendo come prima scelta il comune di residenza di mia madre, comune dove sono anch’io residente, tale comune é in provincia di Vicenza.
La risposta dell’Usp di Treviso é stata che gli anni della scuola dell’infanzia paritaria non sono validi e che la L.104 per madre disabile malata oncologica art. 3 comma 3 di gravità, con necessità di cure continue non è valida nelle domande di trasferimento interprovinciale”
Non sempre con la notifica che convalida la domanda di trasferimento presentata, viene confermato quanto dichiarato dal docente, in quanto può capitare che il punteggio diminuisca o una precedenza non venga valutata.
Questo è il caso che interessa la nostra lettrice che non vede riconosciuto il punteggio pre-ruolo per il servizio svolto in una scuola dell’infanzia paritaria e non le viene considerata valida la precedenza per assistenza alla madre disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92
Facciamo chiarezza
Valutazione servizio pre-ruolo nella scuola dell’infanzia paritaria
Se il servizio è stato svolto in una scuola paritaria dell’infanzia comunale il punteggio spetta sicuramente, in sintonia con quanto è indicato nella premessa della tabella di valutazione allegata al CCNI, dove si chiarisce quanto segue:
“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
b)nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
c)nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)”
La docente non ha chiarito la tipologia di scuola paritaria dell’infanzia, quindi , dovrà essere lei a verificare se si tratta della tipologia per la quale è prevista la valutazione del punteggio
Valutazione della precedenza IV) dell’art.13
La precedenza alla quale fa riferimento la docente è quella indicata nell’art.13 comma 1 punto IV) riguardante l’assistenza ad un familiare disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92, come di seguito indicato:
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
Nei trasferimenti interprovinciali questa precedenza è riconosciuta ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità.
Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, quindi non ne può usufruire per il trasferimento interprovinciale
La nostra lettrice, quindi, non ha diritto a tale precedenza per il trasferimento interprovinciale richiesto e l’Ufficio scolastico territoriale ha agito correttamente non valutandola.
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