Non si può revocare una supplenza ATA su art. 59 a seguito della proroga delle GI
Il Giudice del Lavoro di Grosseto ha rigettato il ricorso d’urgenza di una collaboratrice scolastica, che aveva ottenuto un incarico di supplenza fino alla nomina dell’avente diritto in qualità di assistente amministrativa.
Alla donna è stato revocato l’incarico a seguito della proroga da parte del MIUR della validità delle graduatorie di istituto per il personale ATA per l’anno scolastico corrente.
Riportiamo fedelmente dal testo del dirittoscolastico.it “il Tribunale di Grosseto, in funzione del Giudice del Lavoro, ha stabilito in via incidentale, nell’ambito di un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. promosso da una collaboratrice scolastica che aveva ottenuto ai sensi dell’art. 59 CCNL scuola un incarico di supplenza fino alla nomina dell’avente diritto in qualità di assistente amministrativa, l’illegittimità della revoca del suddetto incarico a seguito della proroga da parte del MIUR della validità delle graduatorie di istituto per il personale ATA per l’anno scolastico corrente”.
Il Giudice, continua il testo, ha motivato circa la sussistenza di un interesse soggettivo in capo al personale ATA attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche con contratti di lavoro stipulati “fino alla nomina dell’avente diritto” a vedere ragionevolmente definita la durata del rapporto di lavoro posto in essere, ha sostenuto che “ciò legittimava l’aspettativa del personale firmatario del contratto a tempo determinato stipulato fino alla nomina dell’avente diritto a vedersi confermato il posto appunto fino alla conclusione dell’anno scolastico.”