Non si può negare il trasporto scolastico e l’incremento di ore di sostegno per ragioni economiche. Sentenza

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente come difesa dai propri legali chiedeva l’annullamento della nota del Comune resistente con cui veniva negata l’attivazione del servizio di trasporto scolastico di alunni in situazione di handicap grave, nonché del verbale GLH d’istituto nella parte in cui non assegnava al ricorrente un numero di ore settimanali adeguato alla sua patologia e per come quantificato nelle certificazioni prodotte. Si costituiva il Comune resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. Si pronuncia il TAR del Lazio con la sentenza del 24/12/21 n° 13463/21 che succintamente ora si commenta.
Il diritto all’istruzione deve essere garantito pienamente allo studente disabile
Com’è stato già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. 2609/2018) il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2,3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.
Il procedimento per l’assegnazione delle ore di sostegno
La giurisprudenza amministrativa ha esaminato compiutamente il procedimento volto all’individuazione delle ore di sostegno da attribuire ai minori portatori di handicap. In particolare, è stato osservato che “il procedimento si articola nel modo seguente:
a) il G.L.O.H. elabora i P.E.I. all’interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle fasi procedimentali previste dall’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
b) il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici;
c) gli Uffici scolastici, a seguito dell’acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi (è questo il caso, ad esempio, di errori materiali, ovvero del fatto che singoli alunni non siano più iscritti presso un dato istituto, perché trasferitisi altrove);
d) il dirigente scolastico – tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici – deve attribuire a ciascun diversamente abile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si può discostare;
e) pertanto, i procedimenti riguardanti gli alunni disabili si devono concludere con gli atti del dirigente scolastico di attribuzione delle ore di sostegno, in conformità alle risultanze del G.L.O.H”.
Inoltre, la sentenza citata ha precisato altresì che “il provvedimento finale del dirigente scolastico: – deve tenere conto della «gravità dell’handicap … così come accertato dall’apposito organo collegiale; – non può tenere conto soltanto delle «difficoltà connesse al numero degli alunni in situazione di handicap»; – non può rendere «prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave»; – non si può basare su «un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno in deroga, sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione»”.
In caso di persona gravemente handicappata vanno assegnate ore aggiuntive
Infine, è stato rilevato che:
“a) quando sono contestati una «diagnosi funzionale – D.F.», un «profilo dinamico funzionale – P.D.F.» oppure un «piano educativo individualizzato – P.E.I.», sono ravvisabili posizioni di interesse legittimo, poiché i relativi atti della Amministrazione scolastica sono atti posti in essere nell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale dei competenti organi amministrativi;
b) ne discende che la condizione di persona gravemente handicappata non è preclusiva della possibilità per l’amministrazione di assegnare un numero di ore di sostegno inferiore a quelle massime previste dalla normativa, sulla base di una analitica motivazione tale dimostrare che le ore assegnate siano concretamente in grado di ovviare all’handicap diagnosticato e di assicurare il proficuo inserimento dell’alunno disabile nella comunità scolastica;
c) ne discende, ulteriormente, che trattandosi di una valutazione tecnico discrezionale la stessa può essere sindacabile in sede giurisdizionale solamente per un errore di fatto e per una manifesta illogicità”.
Non garantire il trasporto scolastico per ragioni economici è illegittimo
Per la questione del trasporto scolastico, il mero riferimento a profili economici, appare non idoneo a superare l’iter motivazionale gravante a carico dell’amministrazione.
La carenza di risorse economiche non è motivazione idonea per non incrementare le ore di sostegno
È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393).