Non ammissione alla maturità: 35% di assenze e 9 insufficienze. I genitori fanno comunque ricorso. Ecco cosa hanno detto i giudici
Va rigettata l’istanza cautelare che punta all’ammissione con riserva alle prove della maturità quando le assenze ammontano al 35,04% del monte ore, a fronte di una percentuale massima consentita per legge del 25%”, e quando il profitto è insufficiente in nove discipline. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Reggio Calabria, Sezione I, con Decreto 18 giugno 2024, n. 114
Il giudizio di non ammissione
Un’alunna non era stata ammessa all’Esame di Stato, pertanto si rivolge al Tar chiedendo di essere ammessa in via cautelare.
L’adeguata motivazione
Il Tar, nel rigettare l’istanza, ha rilevato che il giudizio finale di non ammissione agli esami di Stato era stato adeguatamente motivato, con riferimento all’elevato numero di assenze e alle notevoli carenze formative dell’alunna.
Assenze e profitto
In merito alle assenze, dalla documentazione allegata al ricorso si evinceva che alla data del 26/05/2024 le assenze della ragazza ammontavano a 498 ore su 1212 ore svolte, pari al 41,09%. Scorporate 66 ore di assenza giustificate con certificato medico, le assenze ammontavano comunque a 432 ore, pari al 35,04%. La percentuale massima di assenze consentita per legge non può superare il 25%”, mentre, quanto al profitto, l’alunna, in sede di scrutinio finale, era stata valutata insufficiente in nove discipline (con un 3, quattro 4 e quattro 5).
Le segnalazioni alla famiglia
Il collegio, nel rigettare l’istanza cautelare, ha tenuto conto anche delle ripetute segnalazioni fatte dalla scuola alla famiglia, sin dal novembre 2023, in ordine alle gravi insufficienze della ragazza in tutte le discipline e all’elevato numero di assenze, ritardi e uscite anticipate, rispetto alle quali solo dopo molto tempo era stato inoltrato alla scuola un certificato medico che attestava che l’allieva era affetta da “acne varecilliforme conglobata”, in terapia con isoretinoina e in seguito, in modo del tutto generico, dichiarava che “tale trattamento ha necessitato di riposo assoluto, accertamenti e cure con continua assenze dall’attività scolastica”.
Il danno psicologico
Infine, il Tar ha osservato che il “danno a livello psicologico attesa la delicata situazione personale della ricorrente”, dedotto a sostegno dell’istanza cautelare, non ha militato a favore di un’ammissione con riserva alle prove di esami, a fronte di una preparazione complessiva molto lacunosa e di uno stato di salute che non è risultato definitivamente ristabilito.
Il rigetto dell’istanza cautelare
L’estrema urgenza ex art. 56 c. p. a., dovuta all’imminente inizio degli esami di Stato rispetto all’udienza (la prima prova scritta era infatti fissata per il giorno successivo all’emanazione del decreto), non ha consentito di superare la carenza di fumus boni juris del ricorso.