Nomine supplenti, invito ai Dirigenti Scolastici al rispetto della normativa

Di Lalla
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Lalla – Continuiamo a pubblicare gli appelli ai Dirigenti Scolastici affinchè le nomine dei supplenti siano tempestive e soprattutto non discrezionali. La Gilda Unams di Ragusa afferma che solo tale modo di operare può permettere a docenti che per anni hanno svolto servizio ed oggi tagliati a causa di politiche di rigore, di continuare a far parte della comunità scolastica.

Lalla – Continuiamo a pubblicare gli appelli ai Dirigenti Scolastici affinchè le nomine dei supplenti siano tempestive e soprattutto non discrezionali. La Gilda Unams di Ragusa afferma che solo tale modo di operare può permettere a docenti che per anni hanno svolto servizio ed oggi tagliati a causa di politiche di rigore, di continuare a far parte della comunità scolastica.

Il comunicato Gilda Unams di Ragusa

Qualche giorno fa anche l’USR Piemonte aveva ricordato alle scuole che non bisogna esagerare con il ricorso alle ore aggiuntive per i docenti interrni, richiamando una precisa normativa che permette la nomina del docente supplente anche per un giorno. Si tratta della nota del M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – prot. n. AOOGGPER 9839 del 8 novembre 2010, che richiama ed amplia le disposizioni della precedente nota del 6 ottobre 2009

" Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze"

La guida di Orizzonte Scuola Il manuale del supplente temporaneo

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