No panino da casa in mensa scolastica. Sentenza Cassazione: viola principio uguaglianza

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La Cassazione, sezioni unite, ribalta la decisione del Consiglio di Stato concernente la possibilità di portare il panino da casa in mensa.

Secondo quanto riporta l’ANSA, “per il supremo consesso la materia, in assenza di un diritto perfetto, non può essere oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario. La gestione del servizio mensa rientra nell’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado in attuazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

In pratica, l’unica possibilità che che le famiglie hanno è di poter portare i figli e riportarli a scuola dopo pranzo.

Ricordiamo che il Consiglio di Stato aveva infatti respinto l’appello proposto dal Comune di Benevento avverso la sentenza del TAR Campania n. 1566/2018, che aveva annullato le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nella parte in cui vietavano il consumo, da parte degli alunni, di cibi diversi da quelli forniti dalla dita appaltatrice del servizio nei locali in cui si svolge la refezione scolastica, imponendo quindi, nel caso non si volesse optare per lo stesso, o il rientro o una diversa scelta di tempo scuola.

“L’introduzione di vari e differenziati pasti domestici nei locali scolastici inficia il diritto degli alunni e dei genitori alla piena attuazione egualitaria del progetto formativo comprensivo del servizio mensa”. E’ un passaggio della sentenza

Portare il “panino da casa”, scrivono i giudici, comporta una “possibile violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione in base alle condizioni economiche, oltre che al diritto alla salute, tenuto conto dei rischi igienico-sanitari di una refezione individuale e non controllata”.

“La nozione di istruzione, soprattutto nelle classi elementari e medie, non coincide con la sola attività di insegnamento, ma comprende anche il momento della formazione che si realizza mediante lo svolgimento di attività didattiche ed educative, tra le quali l’erogazione del pasto è un momento importante”. Continua la sentenza.

“Il servizio mensa – sottolineano i giudici – è comunque a domanda individuale, facoltativo per gli utenti e necessario a garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, essendo strumentale all’attuazione dei diritto all’istruzione obbigliatoria e gratuita per almeno otto anni”

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