No all’accesso ai nominativi FIS e Bonus. Non è compito dei sindacati controllare gli atti della P.A per contrastare corruzione
Ennesima sentenza che entra nel merito della questione dell’accesso agli atti relativi al salario accessorio, al bonus docenti, ai fondi disposti con il FIS, ricordiamo che si tratta di fondi pubblici.
La situazione è altalenante, anche se l’orientamento prevalente è quello che vuole il diritto alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di accedere a detti atti, nominativi.
Ma la sentenza che ora segue, invece, è di parere opposto e lascia perplessi su alcuni principi che sono stati pronunciati che limitano fortemente l’esercizio dell’operato delle Organizzazioni Sindacali, soprattutto in materia di contrasto alla corruzione e per l’affermazione della trasparenza nella P.A.
Fatto
Le organizzazioni sindacali ricorrenti, proponevano istanza di accesso agli atti ex art. 22 della l. n. 241 del 1990 per estrarre copia integrale e completa di tutta la documentazione relativa agli importi individuali ed ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti dal contratto di istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinti per attività. L’istanza veniva respinta. Veniva poi proposto ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che accoglieva il ricorso e, per l’effetto, invitava l’Istituto Scolastico a rivedere la propria determinazione. L’Istituto scolastico non accoglieva l’invito della Commissione. E si pronuncia il TAR del Veneto con provvedimento pubblicato il 28/10/2019 N. 01144/2019 REG.PROV.COLL. N. 00520/2019 REG.RIC. Sentenza che viene segnalata ed ora si riporta nei punti più salienti.
I docenti destinatari del bonus e dei compensi individuali sono soggetti controinteressati
“In via preliminare, il Collegio ritiene condivisibile l’osservazione della difesa erariale, secondo cui i docenti destinatari dei compensi – i cui importi le OO.SS. intendono conoscere – vanno considerati quali controinteressati rispetto al ricorso in epigrafe. Infatti, “nel processo amministrativo la nozione di controinteressato all’accesso è data dall’art. 22, comma 1, lett. c) l. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale sono “controinteressati” “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”; pertanto, alla qualifica di controinteressato rispetto al diritto all’accesso ai documenti non basta che un soggetto sia, in qualche modo, nominato nel documento richiesto, essendo necessario, invece, che costui sia anche titolare di un diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nello stesso documento” (cfr, ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 17 luglio 2019, n. 5018; id., 9 gennaio 2019, n. 216; id., Sez. V, 3 maggio 2018, n. 2634; id., Sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5483; C.G.A.R.S., Sez. giur., 8 luglio 2014, n. 395; C.d.S., Sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190).”
I dati del bonus docenti e del FIS sono dati protetti dalla Privacy
“Ebbene, nel caso di specie le OO.SS. intendono accedere a documenti contenenti i compensi percepiti dai singoli docenti, ma tali compensi costituiscono dati personali dei docenti stessi e questi hanno un indubbio diritto alla riservatezza di tali dati e, dunque, l’interesse giuridicamente tutelato a non veder compromesso l’ora visto diritto alla riservatezza dall’altrui esercizio dell’accesso. L’esigenza di evitare detta compromissione, del resto, emerge anche dalla decisione invocata dalle ricorrenti (C.d.S., Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4417), la quale, nell’ammettere l’accesso delle OO.SS. agli atti contenenti i dati sui compensi percepiti dal personale scolastico (docenti e personale ATA), afferma, però, l’obbligo di tali organizzazioni di non divulgare il contenuto della documentazione ostesa (id est: i dati ivi presenti) se non nelle sedi istituzionali e laddove “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, ult. periodo, della l. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell’organizzazione sindacale, in base allo statuto di questa.
Ne consegue, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, che nella fattispecie in esame ai docenti percettori dei compensi che formano oggetto dell’istanza di accesso va riconosciuta la qualità di controinteressati nel presente giudizio.”
La richiesta degli atti della concessione del bonus e FIS e il contrasto alla corruzione
“Le OO.SS. richiedenti, infatti, hanno invocato, nella loro istanza di accesso, la delibera dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 430/2016, il cui Allegato 1, recante l’elenco esemplificativo dei processi a maggior rischio corruttivo relativi alle istituzioni scolastiche, “prevede espressamente, con riferimento al processo di valutazione e incentivazione dei docenti, quale misura di prevenzione, la pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (….)”. Da quanto esposto emerge che l’istanza di accesso è stata motivata dalle richiedenti con la finalità di conoscere i dati sui compensi individuali del personale, per verificare se l’erogazione dei compensi in questione risponda ai parametri di trasparenza e lotta ai fenomeni corruttivi nel settore scolastico, sopra enunciati.
È, però, evidente che una tale finalità, da un lato, nulla ha a che vedere con la necessità della verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse, prevista dall’art. 6, comma 2, lett. o), del CCNL del Comparto Scuola del quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 cioè, quella verifica che, secondo la giurisprudenza invocata da CGIL e SNALS (C.d.S., Sez. VI, n. 4417/2018 cit.), giustifica l’ostensione dei documenti che contengono i dati per cui è causa.”
Non è funzione delle organizzazioni sindacali controllare gli atti della P.A per contrastare la corruzione
“D’altro lato, l’attività di controllo sull’erogazione dei compensi ai docenti e al personale ATA, onde far emergere eventuali fenomeni corruttivi, pur meritoria, sembra esorbitare – come nota il provvedimento gravato – dalle prerogative sindacali.
In altre parole, la finalità indicata dalle organizzazioni richiedenti a sostegno dell’istanza di accesso disvela, con specifico riferimento alla fattispecie qui in esame, il reale interesse da esse avuto di mira e cioè – come nota sempre il diniego impugnato – l’interesse a un controllo generalizzato dell’attività della P.A.: ma per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Legislatore, mediante l’accesso agli atti ex art. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, non ha introdotto un’azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull’attività amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1578; id., Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838; id., Sez. V, 21 agosto 2017, n. 4043; id., Sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5092). Ed anzi, tale caratteristica – l’assenza di un controllo generalizzato dell’attività della P.A. – vale a distinguere l’accesso ex l. n. 241 del 1990 dall’accesso civico generalizzato previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 (cd. accesso universale), il quale, esso sì, è funzionale allo scopo, di indubbio interesse pubblico, “ravvisabile nel controllo generalizzato sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche” (T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 marzo 2019, n. 4122).”