No al sostegno se c’è crisi finanziaria e niente risarcimento

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Una sentenza che stravolge precedenti pronunciamenti, quella del CGA siciliano (che corrisponde al Consiglio di Stato) sul risarcimento per la decurtazione delle ore di sostegno.

Una sentenza che stravolge precedenti pronunciamenti, quella del CGA siciliano (che corrisponde al Consiglio di Stato) sul risarcimento per la decurtazione delle ore di sostegno.

Secondo il tribunale, infatti, "l’insieme dei principi e delle disposizioni che definiscono il quadro di sostegno della legge n. 104/1992" sono stati possibili grazie ai consistenti volumi di spesa pubblica, che sono destinati inevitabilmente a subire dei cambiamenti a seguito della crisi economica.

E' il caso di una studentessa siciliana alla quale sono state assegnate 12 ore invece delle 25 ritenute necessarie, da qui, l'impugnativa dei genitori che hanno richiesto il risarcimento dei danni.

Dopo la sentenza favorevole del Tar, è stato chiamato in causa il CGIA siciliano che ha, invece, ritenuto legittima la decurtazione di ore, di fronte "all'incidenza della crisi della finanza pubblica", così come per tutte le prestazioni sociali.

Illegittima, di riflesso, la richiesta risarcitoria avanzata dalla famiglia, perché, il tribunale ha ritenuto infondato il  "danno esistenziale, asseritamente subito dalla minore", e rileva "che la richiesta non tiene conto che la stessa dichiarata ‘supplenza’ della madre può reputarsi una compensazione, oltre che dovuta, in larga misura adeguata – se non superiore, come altrimenti la stessa letteratura scientifica in materia insiste da tempo nell’affermare – a sopperire al ‘vuoto’ esistenziale che si pretende essere stato generato nella figlia minore a causa della ridotta copertura oraria di sostegno."

Inoltre, con riguardo al danno patrimoniale, che la madre aveva richiesto per aver dovuto assistere la figlia in assenza del docente di sostegno, afferma che il servizio offerto dallo Stato ha "carattere sussidiario dell’assistenza pubblica rispetto al dovere primario che comunque incombe sui genitori, i quali, seppure possono pretendere misure di ausilio nei modi e nelle misure previste dal legislatore, non possono altrimenti pretendere risarcimenti di sorta laddove, sulla base di decisioni politiche, ovvero di plausibile contenuto amministrativo – come per la vicenda qui trattata, – la misura accordata non dovesse corrispondere a quella pretesa, non ricorrendo l’essenziale requisito
della ‘ingiustizia del danno’".

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