No al riconoscimento per ricostruzione di carriera del servizio alle paritarie. La Cassazione conferma

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Nel contenzioso in commento veniva respinta la richiesta di un docente, ai fini della ricostruzione della carriera e per la mobilità definitiva ed annuale, del riconoscimento come servizio di ruolo, secondo le previsioni dell’art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/2004, dei periodi di servizio svolti presso un scuola arcivescovile.

La Cassazione continua a confermare sul punto i suoi orientamenti negativi in materia, facendo intendere che fino a quanto non cambia la legge, difficilmente potrà mutare la situazione in tal senso.

Il fatto contestato
Nell’ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 6508/2022 si affronta la legittimità o meno della pronuncia della Corte Territoriale derivante dall’aver questa ritenuto che la impossibilità di equiparare il servizio prestato prima della legge n. 62/2000 presso le scuole pareggiate a quello prestato dopo la legge n. 62/2000 presso scuole di istruzione secondaria ed artistica paritarie derivava dalla considerazione della mancanza di identità dei presupposti richiesti dal d.lgs. n. 297/1994 per il pareggiamento rispetto a quelli previsti dalla legge n. 62/2000 per il riconoscimento della parità, dalla non sopravvivenza alla legge n. 62/2000 dell’istituto del pareggiamento, dalla natura eccezionale del beneficio dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994.

No all’equiparazione del servizio svolto nelle paritarie con quello svolto nel pubblico
Afferma la Cassazione che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere  trattati congiuntamente, e devono ritenersi infondati alla stregua dell’orientamento accolto dalla Corte (cfr. Cass. n. 32386/2019), cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale non si dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con le scuole paritarie con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalle modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all’art. 97 Cost., derivandone l’inapplicabilità dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, attinente alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate e, in mancanza di una specifica norma di legge, il difetto della necessaria premessa dell’omogeneità delle posizioni professionali per addivenire in via interpretativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

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