No al cumulo di indennità di vacanza contrattuale con aumenti stipendio del nuovo CCNL
La Cassazione sezione Lavoro, con Ordinanza del 20-07-2016, n. 14977 interviene sulla questione della indennità di vacanza contrattuale.
La Cassazione sezione Lavoro, con Ordinanza del 20-07-2016, n. 14977 interviene sulla questione della indennità di vacanza contrattuale.
Il contenzioso riguardava il vecchio contratto del 1999, la cui norma in questione, però, è stata recepita anche nel CCNL ancora vigente, all'articolo 1 quando si afferma che "Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23/7/1993…”
La Cassazione evidenzia che “Come affermato da recenti pronunzie di questa Corte, la norma dell'Accordo sul costo del lavoro costituisce la fonte di orientamento sul punto per i contratti di settore trattandosi di Accordo interconfederale (Cass. n. 8803/2014, n. 9066 del 2014, n. 9188 del 2014, n. 9189 del 2014 n. 9581 del 2014 n. 14356 del 2014, ord. n. 26207 del 2015, ord. n. 26158 del 2015, ord. n. 26157 del 2015, ord. n. 26156 del 2015, ord. n. 74 del 2016, n. 187 del 2016, n. 188 del 2016). In questa prospettiva si è sottolineato che l'indennità di vacanza contrattuale, espressamente definita in detto Accordo come "elemento provvisorio della retribuzione" che cessa di essere corrisposto dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, ha certamente la finalità di assicurare alla parte più debole una (non integrale) copertura nei confronti dell'aumento del costo della vita, nel caso di trattative di rinnovo troppo lunghe.
Ma è proprio la natura provvisoria – a titolo di acconto – di questa attribuzione patrimoniale che esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico (Cass. n. 14356 del 2014, cit.). La finalità dell'istituto è quella di consentire alla parte più debole del rapporto di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali ma solo in via provvisoria come anticipazione di futuri miglioramenti.
La corretta interpretazione dei dati testuali forniti dal richiamato accordo del 1993 che definisce l'indennità "elemento provvisorio della retribuzione" nonchè della specifica previsione secondo cui la stessa cessa di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo, letti in correlazione con la previsione di decorrenza del nuovo contratto – parte economica – dalla scadenza del precedente, induce quindi ad escludere che la indennità di vacanza contrattuale possa cumularsi con gli aumenti retributivi stabiliti dal nuovo contratto .”
Quanto alla tesi secondo cui con l'istituzione di detta indennità si sarebbe introdotta una forma sanzionatoria o anche di risarcimento del danno presunto per l'ipotesi di rinnovi contrattuali intervenuti a distanza di notevole lasso di tempo, la Cassazione afferma che " la stessa, come rilevato da questa Corte (Cass. n. 8803 del 2014, n. 9066 del 2014,n. 9188 del 2014, n. 9189 del 2014 n. 9581 del 2014 n. 14356 del 2014), è priva di pregio, non trovando alcun riscontro testuale o sistematico nella disciplina di riferimento.
E' stato in particolare osservato che il fatto che il sindacato abbia per tempo presentato la propria piattaforma non è elemento idoneo a far ricadere sulla sola controparte la responsabilità per la mancata sollecita firma del nuovo contratto, posto che la piattaforma può essere anche del tutto irragionevole e che comunque il processo negoziale è lasciato alla libera valutazione delle parti ed ai loro rapporti di forza. In relazione a questa situazione l'ordinamento costituzionale interno e sovranazionale attribuisce un particolare diritto come quello di sciopero onde poter fare pressioni sulla controparte ed il sistema interno prevede nelle more della stipula del nuovo contratto – almeno dal punto di vista retributivo – l'ultrattività del contratto scaduto. Infine non appare pertinente il richiamo operato dal giudice di appello al principio espresso da Cass. n. 17429 del 2009, secondo cui il diritto dei dipendenti all'indennità di vacanza contrattuale sorge autonomamente allo spirare dei termini previsti dalla norma contrattuale, senza la necessità di stipulazione di un successivo contratto.
La questione risolta dalla decisione sopra richiamata non concerneva, infatti, la cumulabilità o meno della indennità in esame con gli aumenti riconosciuti con effetti retroattivi dai contatti collettivi stipulati successivamente alla scadenza dei precedenti (Cass. n.. 9189 del 2014 cit.).”