Niente Rpd per 221 giorni di supplenza, a Ferrara il giudice dice che è una disparità di trattamento: 1.286 euro più interessi al docente che ha fatto ricorso con Anief, possono fare lo stesso tutti i precari temporanei anche Ata

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Privare il supplente temporaneo della Retribuzione professionale docente in busta paga significa sottrargli quasi una mensilità di stipendio. Ma siccome si tratta di un atto discriminatorie e illegittimo, ci pensa poi l’Anief a mettere le cose a posto e fargli avere la somma con gli interessi.

In tal modo è andata anche ad un docente che ha presentato ricorso per la mancata attribuzione negli stipendi presi nell’anno scolastico 2020/2021, per un totale di 221 giorni”.

All’insegnante, il giudice del Lavoro del tribunale di Ferrara ha condannato il Ministero ad assegnare al docente “la somma di € 1.286,22, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo”.

Tre le diverse motivazioni indicate nella sentenza dal giudice del tribunale veneto, per assegnare la Retribuzione professionale docente al supplente che ha fatto ricorso con Anief, spicca quella della “Suprema Corte”, la quale “nell’ordinanza n. 20015/2018” ha spiegato in modo chiaro “che l’emolumento” della Rpd “non è in realtà agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, sicché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi (secondo la giurisprudenza comunitaria sopra ricordata) la disparità di trattamento tra docenti di ruolo, o con supplenze annuali, e docenti con supplenze brevi e saltuarie”. Pertanto, ancora secondo il giudice del Lavoro “deve in conclusione essere riconosciuto anche a questi ultimi il trattamento retributivo in esame in forza della Clausola 4 dell’Accordo quadro direttamente applicabile nell’ordinamento interno nei termini sopra detti”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “possono avere lo stesso trattamento tutti i docenti precari temporanei docenti. E anche il personale Ata che stipula supplenze di breve termine o comunque non annuali, al quale viene sottratta in modo indebito la Cia. Vale per entrambe le figure, insegnanti e Ata, lo stesso discorso: la legge è sbagliata, i giudici lo hanno accertato, se si vogliono recuperare migliaia di euro il lavorotore ha la possibilità di farlo facendosi assistere dai nostri legali”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FERRARA

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXX alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il Ministero dell’Istruzione nell’a.s. 2020/2021, per un totale di 221 giorni;

per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito a corrispondere al docente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 1.286,22, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito alla rifusione delle spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Ferrara il 15/02/2024

IL GIUDICE

COME RICORRERE CON ANIEF PER RECUPERARE RPD (DOCENTI) E CIA (ATA)

Anief ricorda che secondo la Corte di Cassazione la Retribuzione professionale del docente, come pure la Cia, “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già assunti a tempo indeterminato.

Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale RPD (personale docente) cliccare qui.

Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale CIA (personale Ata) cliccare qui.

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