Niente Rpd, oltre 5 mila euro al supplente. Anief: il Tribunale di Brescia condanna il Ministero per tre anni di servizio da precario

La Retribuzione professionale docente, pari a circa 170 euro mensili, va assegnata a tutto il personale docente ed educativo, compresi gli insegnanti precari: lo ha confermato il Tribunale di Brescia (sezione Lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria) “alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE” richiamata anche dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 20015 del 27 luglio 2018.
In virtù di tale orientamento, il giudice ha condannato il ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un docente precario, “con riferimento ai servizi prestati alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione dal 12.04.2018 al 30.06.2021”, assegnando allo stesso oltre 5 mila euro più interessi legali.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quella di Brescia è una delle innumerevoli sentenze che sanciscono un punto: stipulare un contratto di tipo ‘breve e saltuario’ come docente, ma vale anche per il personale Ata a cui va assegnata sempre la Cia, ha gli stessi diritti dei lavorativi dei colleghi di ruolo. Sottrarre loro una parte dello stipendio è illegittimo e discriminante e noi non l’accettiamo. Chi ha supplenze, anche per pochi giorni, farebbe bene a rivolgersi alle nostre strutture territoriali per valutare con loro se è il caso di fare ricorso ad hoc per il recupero della Rpd”.
Il giudice del lavoro “definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: 1 – accerta il diritto di XXXX XXXXX alla percezione dell’emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” previsto dall’art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 con riferimento ai servizi prestati alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione dal 12.04.2018 al 30.06.2021, come dettagliati in ricorso, in proporzione all’orario di lavoro osservato; 2 – per l’effetto condanna parte resistente a versare in favore di parte ricorrente l’importo di Euro 5.064,86, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge; 3 – compensa per un terzo le spese di lite e condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente i residui 2/3, che si liquidano complessivamente in Euro 1.400, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori antistatari. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Brescia il 13/04/2023”.