Niente Rpd in busta paga, a Padova docente recupera quasi 2.000 euro più interessi grazie ai legali Anief

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Sulla mancata applicazione della Retribuzione professionale docente ai precari ‘brevi e sultuari’ la Cassazione è stata chiarissima: va assegnata a tutto il personale insegnante, anche ai precari ‘brevi’. Partendo da questo presupposto, il Tribunale di Padova ha accordato la richiesta, formulata dai legali che operano per Anief, di risarcimento nei confronti di un docente, al quale si sono stati assegnati quasi 2.000 euro più interessi legali per aver svolto supplenze non annuali senza ricevere in busta paga la cosiddetta Rpd.

Marcello Pacifico, presidente Anief, ricorda che “la posizione favorevole ai precari della Corte di Cassazione, ribadita con una Ordinanza esemplare e ottenuta sempre da legali Anief, si somma ad altre delle Suprema Corte, come la n. 20015 del 27.7.201, oltre che alla direttiva 1999/70/CE: tutte confermano in pieno il diritto dei supplenti brevi a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità: secondo i giudici di Cassazione, questo salario accessorio spetta anche ai supplenti che abbiano sottoscritto un contratto di almeno un giorno. Sarebbe bene, quindi, che ogni supplente o ex supplente breve interrompa i termini di prescrizione, inviando una diffida tramite Anief, e ricorra al più presto in tribunale per farsi restituire il maltolto”.

Il sindacato Anief, forte della posizione favorevole della Cassazione, comunica che è importante chiedere il rispetto delle direttive europee presentando ricorso tramite lo stesso sindacato: cercare la voce RPD – retribuzione professionale docenti oppure (per il personale Ata) CIA, contributo individuale accessorio, così da avviare le attività con i legali convenzionati.

I MOTIVI DELLA SENTENZA DI PADOVA

Il giudice del lavoro, si legge nella sentenza, si è trovato d’accordo con gli avvocati del giovane sindacato che hanno chiesto di “condannare il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1292,04 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.

Il giudice ha spiegato che “sul punto, atteso il principio comunitario di non discriminazione, si è già espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza 20015/2018 la quale ha stabilito “l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.

“Del resto – continua il Tribunale di Padova – quanto alle supplenze brevi la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno999/70/CEE, in particolare, dopo aver puntualizzato, al comma 1, che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo menofavorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, al comma 4,ha, altresì, specificamente disposto che: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.

Infine, il giudice ha ricordato che “il divieto di discriminazione, nell’interpretazione consolidata del Giudice comunitario, dunque, è un principio di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali, non necessitando dell’emanazione di alcun atto delle istituzioni comunitarie, né potendo essere in qualche modo condizionato o ristretto nella sua portata da parte degli Stati membri”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PADOVA

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,

così provvede:

accerta il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista

dall’art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo

determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e per l’effetto, condanna il Ministero

dell’Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive come quantificate in ricorso oltre

interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

condanna il MIUR convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano

in base al valore di causa , in complessivi euro 1200,00 per compenso, oltre spese generali (15%),

IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.

IL RICORSO CON ANIEF PER RECUPERARE RPD (DOCENTI) E CIA (ATA)

Il giovane sindacato ricorda che secondo la Corte di Cassazione la Retribuzione professionale del docente, come pure la Cia, “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già assunti a tempo indeterminato.

Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale RPD (personale docente) cliccare qui.

Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale CIA (personale Ata) cliccare qui.

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