Niente promozione “facile” in DAD: il Consiglio di Stato conferma la bocciatura dello studente: “La scuola ha fatto il possibile”. SENTENZA

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Sentenza

Il Consiglio di Stato, lo scorso 17 aprile, si è pronunciato su un caso delicato riguardante la bocciatura di uno studente di un istituto tecnico, frequentante in DAD a causa di problemi personali e familiari.

La madre, ricorrente nel processo, ha impugnato la decisione dell’istituto, lamentando una serie di presunte irregolarità e mancanze da parte della scuola e di alcuni docenti.

Tra le motivazioni del ricorso, la ricorrente ha denunciato episodi di bullismo subiti dal figlio, la mancata attivazione tempestiva della DAD, l’inadeguatezza del Piano Didattico Personalizzato, la scarsa comunicazione tra scuola e famiglia, l’attribuzione di voti negativi in giorni di assenza e la mancata programmazione delle interrogazioni.

Il Consiglio di Stato, dopo aver disposto un’accurata istruttoria, ha però rigettato il ricorso, ritenendo infondate le accuse mosse dalla madre.

Dall’analisi della documentazione e dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, è emerso che:

  • Non sono state trovate evidenze di episodi di bullismo né di mancato intervento da parte dell’istituto in tal senso.
  • La DAD è stata attivata tempestivamente su richiesta della famiglia e sono state messe in atto diverse misure di supporto per lo studente, come la programmazione delle verifiche, la sostituzione delle prove scritte con elaborati e la possibilità di svolgere test strutturati.
  • I docenti si sono dimostrati disponibili a venire incontro alle esigenze dello studente, anche andando oltre le proprie responsabilità, come nel caso della docente di Italiano che ha accettato la consegna di elaborati via mail.
  • Le valutazioni negative sono state assegnate in modo legittimo, a seguito della mancata consegna di lavori e della scarsa partecipazione dello studente alle attività didattiche, nonostante la disponibilità e le sollecitazioni dei docenti.

Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che la bocciatura dello studente è da ritenersi legittima, in quanto conseguenza del suo scarso rendimento scolastico e della sua mancata partecipazione alle attività didattiche, nonostante il supporto offerto dall’istituto e dai docenti.

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