Niente Carta del docente ai precari, Anief: a Venezia il giudice spiega perché va data, 2.000 euro ad una supplente per 4 anni

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Sulla Carta del docente, “la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.

“Un tale sistema – afferma il Consiglio di Stato – collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. A scriverlo, nella sentenza 1560/2022, è stato il Tribunale di Venezia: quel testo è stato ripreso alcuni giorni fa, il 5 luglio, da un altro giudice dello stesso Tribunale Veneto per motivare l’assegnazione di 2.000 euro assegnati ad una precaria che negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21 aveva svolto delle supplenze.

“La verità – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è che non ci si può allontanare dalle posizioni espresse e motivate dalla Corte di Giustizia europea nel maggio 2022 e dal Consiglio di Stato qualche settimana prima: due espressioni che hanno costretto il nostro Governo a cambiare linea col decreto Salva-Infrazioni, ora all’esame del Parlamento, che ha però allargato la Carte del docente solo ai precari dell’anno in corso e con supplenza fino al 31 agosto. Ciò significa che presentare ricorso con Anief per vedersi assegnata la Carta del docente è una decisione saggia, perché si va a recuperare una somma importante per il proprio aggiornamento professionale, un diritto-dovere, e perché sovverte l’ennesima lesione dei diritti del personale precario della scuola italiana”. Per maggiori informazioni o per aderire all’impugnativa Anief, in modalità singola o collettiva, basta collegarsi con la pagina internet predisposta dal giovane sindacato.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VENEZIA

“Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dedotti in ricorso (2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21) usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva;

2) Condanna il Ministero dell’Istruzione resistente alla rifusione delle

spese di lite che liquida in € 1.100,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso, forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari”.

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