Nessuna mobilità per il docente immesso in ruolo nel 2020, non potrà chiedere neanche assegnazione provvisoria
I docenti immessi in ruolo quest’anno non potranno partecipare alla mobilità, territoriale, professionale e annuale per un quinquennio. Lo prevede il DL n.126/2019
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola primaria, ho ottenuto il ruolo il 1 settembre 2020. Attualmente sono in congedo parentale avendo una bambina di 9 mesi, ho quindi rimandato l’anno di prova all’anno scolastico 2021/22. Volevo sapere se potrò richiedere assegnazione provvisoria nel luglio 2021 pur non avendo superato ancora l’anno di prova e facendo parte del vincolo quinquennale. Spero mi risponderà”
La nostra lettrice, immessa in ruolo nel corrente anno scolastico, come prevede la normativa, è sottoposta al vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità e non potrà partecipare alla mobilità per i successivi 5 anni scolastici
Riferimenti normativi
Le disposizioni normative sull’argomento sono inserite nel D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 1, comma 17-octies e 17-novies) dove si prevede che, dall’a.s. 2020/2021, i docenti nominati a tempo indeterminato potranno chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra, il passaggio di ruolo, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
I docenti neo-immessi, quindi, saranno “bloccati” per 5 anni nella scuola di titolarità senza poter partecipare alla mobilità sia territoriale, che professionale e annuale
Il vincolo quinquennale decorre, quindi, dall’anno scolastico 2020/21, che è l’anno di immissione in ruolo.
Sono esonerati da tale vincolo temporale soltanto le seguenti categorie di docenti neo-immessi in ruolo:
– docenti soprannumerari in seguito a contrazione degli organici. L’esubero in organico determina, infatti, la necessità per questi docenti di presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
– docenti beneficiari della precedenza Legge 104/92 (art.33 commi 3 e 6), con la precisazione che, in ogni caso, tali situazioni riferite alla legge 104 devono essere intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento
Conclusioni
Non sarà, quindi, possibile per la nostra lettrice partecipare alla mobilità annuale e chiedere assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2021/22. Dovrà, infatti, rispettare il vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di attuale titolarità, dove il prossimo anno dovrà svolgere l’anno di prova e formazione che non ha potuto svolgere quest’anno
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