Neoimmessi. Supplenza su sostegno senza specializzazione dà diritto ad anno di prova e formazione per assunti su posto comune

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Uno dei casi molti diffusi di differimento della presa di servizio in ruolo (soprattutto nella scuola primaria e secondaria di I grado) è quello del docente immesso in ruolo su posto comune che attualmente ha una supplenza almeno al 30/6 su posto di sostegno, ma senza possedere la specializzazione. È possibile in questo caso svolgere l'anno di prova e di formazione?

Uno dei casi molti diffusi di differimento della presa di servizio in ruolo (soprattutto nella scuola primaria e secondaria di I grado) è quello del docente immesso in ruolo su posto comune che attualmente ha una supplenza almeno al 30/6 su posto di sostegno, ma senza possedere la specializzazione. È possibile in questo caso svolgere l'anno di prova e di formazione?

La risposta è positiva ed è contenuta nelle indicazioni Ministeriali.

Intanto chiariamo che il caso in questione è dovuto al fatto che soprattutto nella scuola primaria e in quella di I grado le scuole, anche dopo la pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive, non sono riusciti a coprire tutti i posti di sostegno (posti già restituiti dagli ATP per mancanza di aspiranti) con docenti specializzati ricorrendo così in molti casi alla conferma o comunque alla nomina del docente di I fascia titolare di posto comune e senza specializzazione sul sostegno.

In altrettanti casi tali docenti sono dei neo immessi in ruolo su posto comune (non avendo la specializzazione non possono essere stati ovviamente immessi su posto di sostegno) e hanno per questo rinviato la presa di servizio in ruolo al termine della supplenza come previsto dalla Legge n.107/2015.

Ora, questi supplenti e le stesse scuole, ci chiedono se sia o meno possibile svolgere l'anno di prova e di formazione in quanto sono comunque in servizio per lo stesso ordine e grado di immissione in ruolo.

La circolare MIUR Prot. N.36167 del 5/11/2015 dispone che "In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli AMBITI DISCIPLINARI DI CUI AL D.M. N.354/1998 OVE IL SERVIZIO SIA EFFETTUATO NELLO STESSO GRADO D’ISTRUZIONE della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Nella stessa circolare si individuano quei casi in cui è possibile svolgere l'anno di prova qualora il docente stia attualmente svolgendo una supplenza su un posto diverso da quello dell'immissione in ruolo.

Le possibilità indicate nella circolare sono:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria; 
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Sempre la stessa circolare poi dispone che per i casi sopra citati l’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, È COMUNQUE SVOLTA CON RIFERIMENTO AL POSTO O ALLA CLASSE DI CONCORSO DI IMMISSIONE IN RUOLO.

Per tale ultimo punto  la circolare dell'ATP di Roma dispone:

"Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici ad un’attenta valutazione dell’applicazione della suddetta autorizzazione ai docenti in servizio presso la propria istituzione scolastica che ne abbiano titolo, ed A TENER CONTO CHE L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SARÀ, COMUNQUE ,SVOLTA CON RIFERIMENTO AL POSTO O ALLA CLASSE DI CONCORSO DI IMMISSIONE IN RUOLO."

In conclusione, il docente neo immesso in ruolo su posto comune che sta svolgendo la supplenza su posto di sostegno (nel medesimo ordine e grado di scuola) potrà svolgere l'anno di prova e di formazione anche se è privo della specializzazione sul sostegno, questo perché il suo anno di prova non è in riferimento al posto di sostegno (supplenza al 30/6) ma al posto comune (immissione in ruolo), secondo appunto il principio stabilito dalla circolare ministeriale e ricordato ai Dirigenti dall'ATP di ROMA per cui la FORMAZIONE SARÀ, COMUNQUE, SVOLTA CON RIFERIMENTO AL POSTO O ALLA CLASSE DI CONCORSO DI IMMISSIONE IN RUOLO.

Chiediamo quindi ai dirigenti di attenersi alla circolare in questione e favorire così l'anno di prova ai docenti neo assunti in ruolo.

Le guide di OrizzonteScuola.it sull'anno di prova e formazione 

Neoimmessi in servizio al 30/6 o 31/8. Raccomandazione ai DS: la formazione dovrà essere svolta con riferimento alla classe di concorso di immissione in ruolo

Anno di prova e formazione per docenti in part time o su spezzone orario. Le FaQ di OS.it

Anno di prova e formazione per neoimmessi in ruolo o passaggio di ruolo su posto di sostegno. Le FAQ di OS.it

Anno di prova e formazione: indicazioni Miur troppo restrittive per classi di concorso affini e passaggio di ruolo

 

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