Neoimmessi in ruolo. Comitato di valutazione solo al termine degli esami di Stato: conseguenze su assegnazione provvisoria e disagi per i fuorisede

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Nel D.M. n.850 del 27/10/2015, riguardante le disposizioni per l'anno di prova e formazione, è stato inserito, tra le procedure, anche il periodo dell'anno scolastico in cui deve venire convocato il comitato di valutazione per esprimere il parere sul periodo di formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo.

Nel D.M. n.850 del 27/10/2015, riguardante le disposizioni per l'anno di prova e formazione, è stato inserito, tra le procedure, anche il periodo dell'anno scolastico in cui deve venire convocato il comitato di valutazione per esprimere il parere sul periodo di formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo.

Ricordiamo che devono svolgere l'anno di prova e formazione

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. (la disposizione per questi ultimi non ci convince fino in fondo Anno di prova e formazione per insegnanti che hanno ottenuto passaggio di ruolo: non convince disposizione Miur )

Quando si convoca il Comitato di valutazione.

La disposizione è contenuta nell'articolo 13, al comma 1, che così recita: "Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova."

Il comitato va quindi convocato dopo la fine delle attività didattiche (30 giugno) o degli esami e di Stato (periodo che va più o meno dalla prima decade di luglio) e il 31 agosto. Di soli to invece è stato possibile affrontare il comitato alla fine delle lezioni e prima dell'inizio degli esami di Stato.

Le conseguenze.

Questa nuova scadenza porterà i Dirigenti a convocare il comitato nel corso del mese di luglio oppure a fine agosto, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. La conseguenza più evidente sarebbe l'impossibilità di chiedere assegnazione provvisoria per altra classe di concorso, se oltre la scadenza di presentazione delle domande (circostanza che interessa chi non è nel vincolo triennale o lo supera per disposizioni di legge) e inoltre perché, seconco le norme attuali, non si può chiedere assegnazione provvisoria per altra classe di concorso senza aver completato l'anno di prova con la relativa valutazione.

Un altro inconveniente è il trovarsi fuori sede per moltissimi che hanno preso servizio fuori provincia: dover aspettare praticamente un mese, se non si è impegnati negli esami di Stato, o andare e poi ritornare, dopo aver magari disdetto il contratto di locazione, può portare qualche disagio, dal punto di vista familiare e anche punto di vista economico: sarebbe per pochi giorni, ma ricordiamo che il periodo di fine agosto non è proprio dei migliori per gli spostamenti.

Ricordiamo anche che il Comitato di valutazione impegna anche, oltre al Dirigente e al membro esterno inviato dall'USR, anche i docenti nominati in Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, che quindi dovranno dare la propria disponibilità ad essere presenti nella data di convocazione del Comitato. 

Neoimmessi in ruolo, anno di prova: Decreto Miur. 120 giorni di attività didattiche, quali supplenze sono valide. Parere Comitato non vincolante

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