Neoimmessi in ruolo: chiarimenti Miur su anno di prova e formazione. Chi può svolgerlo, part time, passaggio di ruolo

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Con la circolare n. 36167 del 5/11/2015 il Miur chiarisce alcuni aspetti problematici del dm n. 850 del 27 ottobre, dopo aver consultato le organizzazioni sindacali.

Con la circolare n. 36167 del 5/11/2015 il Miur chiarisce alcuni aspetti problematici del dm n. 850 del 27 ottobre, dopo aver consultato le organizzazioni sindacali.

Innanzitutto va chiarito che, nell'ambito del piano di immissioni in ruolo relativo all'a.s. 2015/16, la decorrenza giuridica delle nomine è fissata per tutti al 1° settembre 2015, a prescindere dalla data di effettiva assunzione in servizo. Deve essere garantito ai docenti neoassunti che ne hanno titlo lo svolgimento del periodo di prova e formazione, da realizzare presso la sede in cui viene validamente prestato il servizio.

Sono tenuti al periodo di prova e formazione:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

il Ministero include anche

  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo

non recependo quindi le indicazioni sindacali di una moratoria per quest'anno, dal momento che la domanda era stata presentata con la precedente normativa, che prevedeva solo la ripetizione dell'anno di prova (180 giorni si servizio) e non anche della formazione.

Valutazione negativa. Il personale docente effettua un secondo periodo di prova e formazione, non rinnovabile.

180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche.

Il periodo di prova si supera con un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni nel corso dell'a.s., di cui almeno 120 di attività didattiche. 

Sono computabili  nei 180 giorni: tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione di giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Vale il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza. 

Sono computabili nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni di effettivo insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per attività valutative, progettuali, formative e collegiali. 

Part time o spezzone orario

Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto e anno di prova 

L'anno di prova può essere svolto anche se in servizio su supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, purchè su medesimo posto o classe di concorso affine. 

Per classi di concorso affini si intendono quelle comprese negli ambiti disciplinati di cui al dm n. 354/98 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

In quest'ultimo caso serve specifica autorizzazione del Dirigente dell'Ambito territoriale competente, sulla base dei seguenti criteri: 

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria; 
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Il tutor

Un'attenzione particolare deve essere rivolta all'individuazione del tutor Anno prova docenti. Quale funzione ha il tutor? L'attività tutoriale svolta potrà essere oggetto di assegnazione del bonus stipendiale

La circolare

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