Neoimmessi in ruolo, presa di servizio e incompatibilità. No altro lavoro al momento dell’assunzione

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Neo immessi in ruolo: presa di servizio, decorrenza giuridica ed economica. Incompatibilità

Presa di servizio

Il 1° settembre, come riferito già in diversi nostri articoli, è domenica, per cui i docenti neoassunti prenderanno servizio il 2, fermo restando che il contratto parta giuridicamente ed economicamente giorno 1 settembre.

La presa di servizio, come ricordato anche dall’USR Piemonte, è disciplinata dall’articolo 9 del DPR n. 3/1957, sulla base del quale:

“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissagli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Dunque è possibile non prendere servizio il 2 settembre per giustificato motivo (ad esempio per malattia). In tal caso la decorrenza giuridica resterà il 1° settembre, mentre quella economica decorrerà dal giorni in cui si prenderà servizio.

Qualora non si prenda servizio senza giustificato motivo, come prevede anche il D.lgs. 297/94, si decade dalla nomina in ruolo.

Incompatibilità

L’articolo 436 del succitato DPR prevede quanto segue:

“Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del servizio …

A ciò aggiungiamo:

  • quanto previsto dall’articolo 53 del decreto 165/01 che, in tema di incompatibilità, rinvia agli articoli 60 e seguenti del succitato decreto n. 3/1957, secondo cui:  l’impiegato non può “esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati”.
  • quanto previsto dall’articolo 508 del D.lgs. 297/94: Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Alla luce di quanto detto sopra, il docente neo immesso in ruolo:

  • decade da eventuali altri impieghi pubblici;
  • non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
  • deve essere libero da eventuali altri impegni di lavoro.

Pertanto, al momento della nomina in ruolo non si può chiedere il differimento della presa di servizio per la continuazione di altra attività lavorativa e nemmeno l’aspettativa per svolgere un altro lavoro.

L’aspettativa potrà invece essere chiesta dopo il perfezionamento del rapporto di lavoro.

In definitiva, al momento dell’assunzione, il docente deve essere libero da altre attività e qualora svolga un altro lavoro il dirigente dovrà diffidarlo a porre fine il rapporto in essere entro 15 giorni.

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