Neoimmessi e anno di prova: rimandato per chi assunto su sostegno e svolge la supplenza su materia. Chiarimenti per part time
Siamo in attesa della circolare ministeriale che dovrà chiarire ulteriori dubbi emersi sullo svolgimento dell'anno di prova e di formazione dopo la pubblicazione del D.M. n.850 del 27/10/2015.
Siamo in attesa della circolare ministeriale che dovrà chiarire ulteriori dubbi emersi sullo svolgimento dell'anno di prova e di formazione dopo la pubblicazione del D.M. n.850 del 27/10/2015.
Dopo l'incontro di ieri sembra infatti che uno dei chiarimenti che sarà messo nero su bianco nell'imminente circolare sia quello della non possibilità di poter svolgere l'anno di prova per quei docenti che sono assunti su posto di sostegno e svolgono la supplenza su materia. Mentre viveversa sarà consentito.
Quindi a tutti quei docenti assunti in fase B (e a quelli che lo saranno in fase C) su posto di sostegno e che grazie ad una supplenza fino ad almeno al 30/6 nella propria provincia hanno rimandato la presa di servizio ad almeno il 1 luglio, non sarà consentito svolgere l'anno di prova e di conseguenza dovranno rimandarlo al prossimo anno, se la supplenza è sulla disciplina e non sul sostegno.
Pertanto a meno che non si intervenga con l'introduzione di un apposito modulo sul sostegno durante l'anno di formazione e il Miur confermi la propria posizione nella circolare, l'eventuale assegnazione del tutor o delibera collegiale già avvenuta per tali docenti dovrà ritenersi nulla.
Se invece l'assunzione nelle relative fasi è su materia e la supplenza fino ad almeno il 30/6 è svolta su posto di sostegno, in questo caso è possibile svolgere il periodo di prova.
Un altro chiarimento dovrebbe essere sul conteggio dei giorni utili alla prova (180/120) per chi è in regime di part time o ad orario non intero. I giorni saranno calcolati in proporzione all'orario di servizio.
Dovrebbe altresì essere confermato ciò che avevamo indicato nei nostri recenti articoli sulla questione di poter svolgere l'anno di prova anche in classi di concorso o gradi diversi rispetto a quello dell'assunzione in ruolo. In questo caso dovrebbe valere l'"ambito disciplinare".