Neoassunti, sede provvisoria e definitiva. Quando richiedere mobilità
Sono ancora in corso le operazioni relative alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/19. In un primo momento sono state espletate le procedure relative al concorso, per passare poi alle Graduatorie ad esaurimento.
Un momento particolarmente importante è la scelta della sede di servizio.
Sede provvisoria per ATA e personale educativo
Ricordiamo che la sede assegnata con l’assunzione che decorre dal 1° settembre 2018 è provvisoria per il personale ATA e per il personale educativo. Queste categorie di lavoratori dovranno presentare il prossimo anno domanda di mobilità per avere la sede definitiva, altrimenti sarà assegnata d’ufficio.
Sede definitiva per personale docente
Per il personale docente invece l’assuzione avviene su ambito, con contestuale assegnazione delle sede (scuola) di servizio. Questa è defnitiva. Se il docente è soddisfatto della scelta, non sarà più interessato alla domanda di mobilità (a meno di condizioni di sovrannumerarietà, con le particolari condizioni che ne derivano).
Contratto mobilità 2019/20
L’art. 22 comma 4 lettera a)1 del CCNL del 9.2.2018 dispone che al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente.
È bene precisare che la nuova mobilità prevederà un nuovo contratto integrativo nazionale triennale e regolerà i trasferimenti a partire dal 2019/20.
Pertanto non viene messa in discussione la possibilità di presentare domanda di trasferimento per il 2019/20.
Il contratto mobilità 2019/20 deve ancora essere concordato tra Miur e sindacati. Nei prossimi mesi si aprirà la sequenza per arrivare alla firma di un così importante tassello per la continuità didattica nelle scuole, ferma restando eventuale volontà politica per l’attuazione di un piano di rientro dei docenti assunti fuori provincia.
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