Neoassunti non abilitati concorso PNRR1: assegnazione provvisoria 25/26?
Vincitori non abilitati concorso PNRR1: assunti a tempo determinato. Potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria?
Lo scorso anno è stato consentito agli assunti a tempo determinato da procedure straordinarie finalizzate al ruolo. Le condizioni però erano diverse.
Vincolo neoassunti
Ricordiamo che i docenti assunti a tempo indeterminato dall’a.s. 23/24 (compresi quindi quelli da concorso PNRR1), nonché gli assunti da procedure straordinarie finalizzate al ruolo, sono soggetti ai previsti vincoli di permanenza nella scuola di assunzione (con delle differenze, in particolare per gli assunti GPS sostegno prima fascia).
Nello specifico, sono vincolati a permanere nella scuola di assunzione/titolarità i docenti:
- neoassunti in ruolo dall’a.s. 2023/24 (ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94). Tali docenti sono tenuti a rimanere nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova;
- assunti in ruolo da concorso straordinario bis nel 2023/24 (ai sensi del DM 108/2022 che rinvia all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94). Tali docenti sono tenuti a rimanere nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova (quindi, per tali docenti, il vincolo decorre dal 22/23 quando hanno svolto appunto l’anno di prova);
- assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis nel 2023/24 (ai sensi del DM 108/2022 che rinvia all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94). Tali docenti sono tenuti a rimanere nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova (quindi, per tali docenti, il vincolo decorre dal 23/24);
- assunti a tempo determinato da GPS sostegno a.s. 2023/24 (ai sensi dell’art. 5/10 del DL 44/2023). Tali docenti sono tenuti a svolgere nella scuola di assunzione tre anni di effettivo servizio.
Evidenziamo che, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate:
- i docenti di cui ai punti 1 e 2, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità. Inoltre, il vincolo in esame non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE;
- i docenti di cui al punto 4, possono chiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova (eccetto i casi di soprannumero o esubero);
- per i vincitori di concorso non abilitati (quelli dal PNRR1 in avanti), ai tre anni di vincolo si aggiunge quello a tempo determinato per conseguire l’abilitazione (come si legge sempre nel D.lgs. 59/17).
Assegnazione provvisoria a.s. 24/25
Per l’a.s. 24/25, i docenti suddetti (eccetto naturalmente quelli di cui all’ultimo punto) hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale, purché rientrassero in una delle previste deroghe e purché avessero superato l’anno di prova (per quest’ultimo ci riferiamo agli assunti a tempo determinato), come si legge nell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS sulle utilizzazione e assegnazioni provvisorie del 27 giugno 2024, che ha recepito le citate deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21 e superato per alcune categorie di docenti la disposizione per cui la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata soltanto da coloro i quali sono stati assunti in ruolo l’a.s. precedente a quello per cui si effettuano i movimenti.
Nello specifico, in virtù delle relative disposizioni normative e della suddetta Ipotesi di Intesa, i docenti:
- assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23) hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi hanno potuto presentare domanda interprovinciale, se rientranti in una delle succitate deroghe;
- assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis a.s. 23/24 hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi hanno potuto presentare domanda interprovinciale, se rientranti in una delle succitate deroghe e a condizione di aver superato l’anno di prova;
- assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali erano ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi hanno potuto presentare domanda interprovinciale se rientranti in una delle succitate deroghe e a condizione di aver superato l’anno di prova;
- assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali erano ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi hanno potuto presentare domanda interprovinciale se rientrati in una delle succitate deroghe e a condizione di aver superato l’anno di prova;
- assunti da GPS sostegno procedura 23/24, che erano ancora a tempo determinato, hanno potuto presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientranti in una delle succitate deroghe e a condizione di aver superato l’anno di prova.
Vincitori non abilitati concorso PNRR1 e assegnazione
Le deroghe suddette, per l’a.s. 2025/26, posto che vengano riproposte (ci riferiamo al fatto di far presentare domanda a chi è ancora assunto a T.D.), potrebbero applicarsi anche agli assunti a tempo determinato da concorso PNRR1?
Prima di rispondere, ricordiamo l’iter che seguono i predetti vincitori di concorso.
Percorso vincitori non abilitati
Diversamente dagli abilitati che sono stati assunti (e lo saranno) direttamente a tempo indeterminato, i vincitori del concorso PNRR1 non abilitati (come quelli del secondo concorso PNRR):
- sono assunti a tempo determinato (al 31/08), con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di assunzione in servizio; - conseguono nel corso del contratto a tempo determinato 30 CFU/CFA (i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante;
- conseguita l’abilitazione, l’a.s. successivo sono assunti in ruolo e sottoposti all’anno di prova;
- come detto sopra, sono tenuti a permanere nella scuola di assunzione per tre anni scolastici, cui si aggiunge l’anno a tempo determinato per conseguire l’abilitazione.
In riferimento a coloro i quali devono essere ancora individuati per il ruolo, ricordiamo che, qualora conseguano gli stessi conseguano il titolo abilitante prima dell’assunzione, lo dichiarano nella seconda domanda per il ruolo (quella per la scelta delle sede) e quindi sono immessi direttamente in ruolo). Anche per tali docenti, come per chi ha partecipato con l’abilitazione, vige il vincolo triennale di cui sopra.
Assegnazioni provvisorie 25/26
Ritornando al quesito – “Le deroghe suddette, per l’a.s. 2025/26, potrebbero applicarsi, posto che vengano riproposte (ci riferiamo al fatto di far presentare domanda a chi è ancora assunto a T.D.), anche agli assunti a tempo determinato da concorso PNRR1”? – affermiamo che se vengono riproposte e restano le stesse non si potranno applicare ai succitati docenti.
Questo perché, pur rientrando in una delle summenzionate deroghe, non hanno ancora superato l’anno di prova, diversamente dagli assunti da GPS sostegno prima fascia e concorso straordinario-bis. Infatti, per i docenti ancora a tempo determinato, una delle condizioni, come sopra riportato, era il superamento dell’anno di prova (superamento non richiesto agli assunti direttamente in ruolo).
Ribadiamo che anche per i vincitori abilitati assunti direttamente in ruolo, vige il vincolo triennale di cui al combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 (vedi punto 1 paragrafo “Vincolo neoassunti)”. A tali docenti si applicano le previste deroghe, se vi rientrano (vedi sopra).
Quesito
Sono vincitrice del Concorso PNRR1 nella classe di concorso A037 nella Provincia di Milano, senza abilitazione che dovrò fare a partire dal Gennaio 2025. Volevo sapere un informazione circa la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria. La stessa potrò chiedere solo una volta superato l’anno di prova (che per me sarà l’anno tra il 2025-2026) e quindi 2026-2027, oppure posso chiederla anche per l’anno 2025-2026? Specifico anche che la mia scelta prevedere il cambio di Provincia richiedendo un passaggio dalla Provincia di Milano a quella di Monza e Brianza. Grazie molte per una vostra consulenza sindacale.
La nostra lettrice, nel momento in cui si presenteranno le domande di assegnazione provvisoria, non avrà superato e nemmeno iniziato, come afferma la stessa, l’anno di prova. Pertanto, anche nel caso in cui venissero riproposte le stesse deroghe relative agli assunti a tempo determinato, la stessa non potrebbe rientrarvi e non potrà presentare domanda. Diverso il discorso, come detto, per i vincitori abilitati.
Le risposte ai quesiti
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