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Neoassunti in ruolo: lo stipendio spettante e come calcolarlo dopo ordinanza della Cassazione, la guida

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Importante ordinanza della Suprema Corte di Cassazione per quanto riguarda le immissioni in ruolo nelle PA e per gli stipendi dei lavoratori.

Passare da un contratto di lavoro precario a uno effettivo è il sogno di molti lavoratori, soprattutto nel Pubblico Impiego e nella Scuola. Stabilizzazione dei precari è una frase che da tempo si ripete ogni qual volta si interviene con provvedimenti e norme che riguardano il lavoro nel Pubblico Impiego.

Un sogno il posto effettivo rispetto al lavoro a tempo determinato, ma che a volte presenta, una volta completato il passaggio, una spiacevole sorpresa per i lavoratori. Infatti capita che una volta passati in ruolo, lo stipendio percepito sia inferiore a quello che si percepiva lavorando da precari.

Un argomento spinoso quello dell’immissione in ruolo e dello stipendio per il lavoratore neoassunto. Un argomento che necessita di chiarimenti e sul quale è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione con una recente ordinanza, la n° 9241/2021.

Immissione in ruolo, con quale stipendio?

In linea di massima nelle PA il passaggio dal lavoro a tempo determinato a quello in si verifica o superando il concorso, o tramite le graduatorie. A prescindere dalla provenienza della promozione in ruolo di un lavoratore, ciò che accade è la stipula a tutti gli effetti di un nuovo contratto di lavoro.

Proprio il fatto che la legge prevede un contratto di lavoro ex novo per il neoassunto in ruolo, è alla base delle eventuali differenze di stipendio che un lavoratore può rilevare nelle buste page successive all’immissione in ruolo rispetto alle precedenti da lavoratore a termine.

Uno dei dubbi annosi rispetto a situazioni di questo tipo è quello relativo alla “conservazione del trattamento economico maturato nei periodi di lavoro precedenti la data di immissione in ruolo”.

La Cassazione è intervenuta proprio in questo aspetto, andando a sottolineare la distinzione netta tra i vari passaggi che portano un lavoratore ad essere immesso in ruolo. Nell’ordinanza infatti si legge che vanno considerati tre diversi passaggi ogni qualvolta un lavoratore diventa effettivo in organico provenendo da uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato.

Si parte sempre dal rapporto di lavoro a termine. Poi si passa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non di ruolo, che scatta nel momento in cui si ottiene l’idoneità e si viene iscritti in graduatoria e poi si passa alla vera e propria immissione in ruolo magari per scorrimento delle graduatorie.

Tre passaggi differenti che anche la Cassazione, dopo il legislatore, ha ritenuto opportuno mettere in evidenza. E questo dividere le cose non fa altro che mettere in risalto l’orientamento delle normative che non tendono certo a riconoscere le anzianità di servizio precedenti. In pratica le norme tutto fanno tranne che portare, nel momento dell’entrata in ruolo, al riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata durante il periodo precedente a quello di ingresso nel lavoro a tempo indeterminato.

La questione della carriera

Ciò che da tempo fa storcere il naso ai più quando si parla di riconoscimento ai fini dello stipendio, dei periodi non di ruolo è quello della carriera. Per effetto della netta separazione dei rapporti di lavoro viene a mancare la regola che prevede il divieto di ridurre lo stipendio ad un lavoratore che prima ne percepiva uno più alto nonostante le condizioni di lavoro e le attività svolte siano le medesime.

In pratica se si passa dal lavoro precario al ruolo non si è in continuità di carriera e quindi la riduzione della retribuzione in godimento può essere ridotta. La carriera di fatto ha inizio a partire dal giorno di effettivo passaggio in ruolo del lavoratore dipendente.

Proprio alla luce di questo orientamento confermato anche dalla Cassazione, l’immissione in ruolo con provenienza da un lavoro a tempo determinato anche se nel medesimo Ente viene considerato come una nuova assunzione esterna.

Per questo non ci sono differenze in termini di nuovi assunti in ruolo tra chi proviene dallo scorrimento delle graduatorie e da chi proviene dal superamento delle prove di concorso.

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