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Neoassunti in ruolo dall’a.s. 2023/24: cancellati da graduatorie dopo superamento anno di prova. Che significa?

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#insegnanti

La cancellazione dalle graduatorie di merito, ad esaurimento e di istituto, dopo il superamento dell’anno di prova, è prevista dal Testo Unico (D.lgs. 297/94). Ecco in cosa consiste la disposizione normativa.

Cancellazione graduatorie

Ai docenti di tutti i gradi di istruzione immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24, leggiamo nell’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 (novellato dal DL 44/2023), si applica quanto disposto nell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017. In base a tale disposizione:

  • In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova … 

Dunque, superato l’anno di prova, il docente è cancellato dalle graduatorie di merito, di istituto e ad esaurimento di eventuale inclusione ed è confermato in ruolo. Come si può notare leggendo la disposizione sopra riportata, cancellazione dalle graduatorie e conferma in ruolo sembra che debbano avvenire contestualmente. Considerato che la conferma in ruolo si ha per l’a.s. successivo a quello in cui si è svolto l’anno di prova, la cancellazione in esame dovrebbe avvenire anch’essa per il medesimo anno scolastico. Così, ad esempio, il docente, che svolge e supera l’anno di prova nel 2023/24, sarà confermato in ruolo nel 2024/25 e nello stesso anno dovrebbe essere cancellato dalle graduatorie summenzionate [questo aspetto andrà comunque chiarito dal Ministero, al fine di evitare “comportamenti” diversi da parte dei vari Uffici scolastici territoriali e quindi uniformare la tempistica di cancellazione dalla citate graduatorie, cosa che sino ad oggi non si è verificata, nonostante le indicazioni fornite dal ministero con un’apposita nota, riguardante però la previgente normativa ( nota del 26/05/2022)].

Evidenziamo che la disposizione in esame prevede la cancellazione dalle GaE e dalle graduatorie di istituto (oltre che dalle GM), ma non indica esplicitamente le GPS: forse perché, come sappiamo, le GI sono correlate alle GPS? Forse per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)? Sarebbe opportuno, al più presto, un chiarimento da parte del Ministero.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

C’è una questione che mi preoccupa e che non mi sembra plausibile. Nei vostri articoli, ho letto che, secondo la nuova proposta di legge (D.L. 44/22 mi pare), se nominati in ruolo da Gps sostegno, una volta superato l’anno di prova e entrati in ruolo, si viene cancellati da tutte le altre graduatorie. Non mi è chiaro cosa voglia dire. Io ad esempio, oltre alla specializzazione sostegno primaria, sono abilitata anche su posto comune primaria e infanzia e ho superato i concorsi ordinari 2022 (per cui sono in graduatoria di merito). Se dovessi entrare di ruolo per nomina da Gps sostegno, verrei cancellata dalle altre graduatorie di merito, cancellandomi così un diritto che mi sono guadagnata attraverso il superamento di due concorsi? E ciò varrebbe anche se fossi nominata in ruolo da GM, verrei cancellata dalla graduatoria sostegno? È così? Oppure si viene cancellati solo per la chiamata delle supplenze?

Rispondiamo alla nostra lettrice che la disposizione normativa è quella sopra riportata e la cancellazione dalle graduatorie non riguarda solo le supplenze, ma anche il ruolo. Infatti, non si dispone la sola cancellazione dalle GI ma anche dalle GaE e dalle GM, da dove si attinge per i ruoli (dalle GaE, com’è noto, anche per le supplenze). Quindi nel suo caso, nel momento in cui supererà l’anno di prova e quindi otterrà la confermata in ruolo, verrà cancellata dalle altre graduatorie (da chiarire la tempistica, sebbene la disposizione sopra riportata non sembra lasciare dubbi). Così, se entrerà di ruolo:

  • da GPS, sarà cancellata dalle GM e dalle graduatorie di istituto;
  • da GM, sarà cancellata dalle graduatorie di istituto (riguardo alle GPS, invece, aspettiamo i dovuti chiarimenti ministeriali).

La consulenza

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