Neoassunti e anno di prova, docente non lo supera e ricorre al Tar per ulteriore proroga. Quante volte si può ripetere? Sentenza

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Una interessante sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 11-11-2020) 01-03-2021, n. 5546 interviene sulla questione della proroga del periodo di prova ponendo dei limiti  ed una importante interpretazione in relazione al quadro normativo vigente.

Il fatto

Con sentenza la Corte d’appello confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di primo grado che come il giudice della prima fase, aveva respinto la opposizione proposta dal docente a tempo indeterminato avverso la dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova.

Il docente era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e aveva effettuato un primo anno di prova, senza superarla; era stato sottoposto a nuova prova nel successivo anno scolastico; nel secondo anno di prova non raggiungendo i 180 giorni di servizio; era stata concessa nuova proroga per l’anno scolastico successivo nel corso del quale aveva prestato meno di 180 giorni. Dunque al termine dell’anno scolastico il comitato di valutazione esprimeva parere negativo ad una ulteriore proroga ed il procedimento si concludeva con il provvedimento di dispensa impugnato.

La normativa

“Ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 437, il personale docente (educativo e direttivo) della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova. A tal fine il personale docente (ed educativo) è ammesso, ai sensi dell’art. 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova. A tenore del richiamato art. 440, l’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni (comma 2).

In coerenza con tale disposizione, il precedente art. 438, comma 1, stabilisce che la prova ha la durata di un anno scolastico e che a tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico, così chiarendo che ai fini del compimento del periodo minimo di formazione e di prova rileva soltanto il servizio effettivo. Il comma 5, aggiunge che qualora nell’anno scolastico non siano prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico (dall’organo competente per la conferma in ruolo, con provvedimento motivato).

Ai sensi dell’art. 439 del medesimo D.Lgs., da ultimo, in caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentiti gli organi nella stessa norma indicati, provvede: alla dispensa dal servizio (o alla restituzione al ruolo di provenienza) ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Appare dunque decisivo stabilire se la proroga della prova prevista dal sopra indicato art. 438, comma 5 – nel caso in cui non siano stati prestati 180 giorni di servizio effettivo – valga soltanto in relazione all’anno iniziale di durata della prova ovvero se essa debba essere disposta anche laddove sia già intervenuta la proroga della prova per esito sfavorevole, ai sensi dell’art. 439; secondo tale ultima interpretazione, il mancato raggiungimento nel secondo anno di prova dei 180 giorni di servizio effettivo determinerebbe la proroga della prova per un terzo anno scolastico (come nei fatti avvenuto) e, potenzialmente, anche in anni successivi, come in questa sede pretende la parte ricorrente”.

Quante proroghe sono possibili?

La necessità che nell’anno scolastico il servizio effettivo prestato non sia inferiore a 180 giorni, cui è collegata la proroga di cui all’art. 438, sussiste in relazione all’anno iniziale di formazione e di prova, per la cui validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni (art. 440) e che, ai sensi del precedente art. 437, è valido come periodo di prova.

Compiuto l’anno di formazione, in caso di esito negativo della prova, la proroga è concessa, a tenore dell’art. 439, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione sicché non vi è la esigenza di una durata minima; non restano irrilevanti gli elementi di valutazione acquisiti nel corso dell’anno iniziale, sulla base di almeno 180 giorni di lavoro effettivo, tanto che la norma testualmente si riferisce ad elementi di valutazione “maggiori” e non ad una valutazione “nuova”, in relazione alla quale soltanto si porrebbe l’esigenza di un periodo minimo di prova.

Ancora sotto il profilo letterale, si osserva che in caso di esito sfavorevole della prova è prevista dall’art. 439, in alternativa alla dispensa dal servizio, la proroga di un altro anno scolastico, senza fare riferimento ad ulteriori possibilità di proroga. In questo senso deve essere interpretata anche la disposizione della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma117, vigente al tempo della dispensa, secondo cui “in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e prova il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile”. La esclusione del rinnovo rende palese una disposizione già contenuta nella normativa precedente”.

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