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Neoassunti a.s. 2023/24, vincolo permanenza scuola assunzione. Mobilità per l’a.s. 2026/27

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I docenti immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione e sono cancellati dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Quando si può presentare domanda di mobilità.

Vincolo neoassunti e cancellazione graduatorie

I docenti immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione e sono cancellati dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato, ai sensi della disposizione di cui al DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), che ha modificato l’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94 che adesso, riguardo alla tematica affrontata, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017.

Vincolo

In base alla suddetta normativa, i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzionenel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Sottolineiamo che il vincolo in questione dovrebbe essere attenuato dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva affinché diventi vigente), in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere;
  • al personale di cui all’articolo 21 della legge 104/92.

Cancellazione dalle graduatorie

Sempre ai sensi delle summenzionate disposizioni normative, il docente che supera l’anno di prova è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui è inserito ed è confermato in ruolo. Da evidenziare che la disposizione in esame prevede la cancellazione dalle GaE e dalle GI (oltre che dalle GM), ma non indica esplicitamente le GPS: probabilmente, per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 o meglio dell’articolo 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (e quindi accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in un diverso grado d’istruzione ovvero per altra tipologia o classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)? Il Ministero dissiperà tale importante dubbio (ribadiamo che l’accettazione delle supplenze suddette è possibile dopo lo svolgimento dell’anno di prova).

Quanto alla tempistica, stando alla lettera della disposizione normativa, superato l’anno di prova il docente è cancellato dalle graduatorie ed è confermato in ruolo, per cui la cancellazione avviene insieme alla conferma in ruolo. Considerato che la predetta conferma avviene per l’a.s. successivo a quello in cui si è svolto l’anno di prova, anche la cancellazione dalle graduatorie dovrebbe avvenire o prima che inizi il medesimo anno scolastico o nel corso dello stesso (anno di conferma in ruolo). Usiamo il condizionale, in attesa di eventuali e opportuni chiarimenti ministeriali in materia, ricordando comunque che il MI, in applicazione della disciplina previgente, aveva fornito indicazioni (nota del 26/05/2022), secondo cui la cancellazione andava fatta nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Avrei una domanda sul trasferimento professionale. Sono nelle GM di due cdc e mi hanno individuato per il ruolo nella cdc che mi interessa meno. Nell’altra avrei circa 20 persone prima di me e vorrei sapere se: accettando il ruolo in Ad25 (medie) in una sede molto scomoda e ammesso che passo l’anno di prova, vengo depennata dalle GM di ad24 (superiori)? Ammesso che si passi l’anno di prova, ci sarebbe la possibilità di cambiare di grado dall’interno senza rifare il concorso? Bisogna aspettare per forza i 3 anni?

La nostra lettrice, una volta superato l’anno di prova, verrà depennata dalle GM in cui è inclusa (quindi dalla AD24), tuttavia, qualora il MIM confermasse le indicazioni fornite con la succitata nota, per cui la cancellazione avviene nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo (quindi nel corso del 2024/25), la stessa potrebbe partecipare alle assunzione a.s. 2024/25 dalle GM AD24; viceversa, se la cancellazione dovesse avvenire prima che inizi l’anno scolastico in questione, la stessa (lettrice) non potrà partecipavi. Quanto alla domanda sul passaggio di ruolo, a meno che non  non si rientri in una delle previste eccezioni sopra riportate, potrà essere richiesto una volta superato il vincolo triennale (quindi potrà presentare la relativa istanza nel corso dell’a.s. 2025/26 per l’a.s. 2026/27). Per completezza di informazione, ricordiamo che i requisiti richiesti per chiedere il passaggio di ruolo sono l’abilitazione per il grado di istruzione/classe di concorso richiesta e il superamento dell’anno di prova (la nostra lettrice possiede già la richiesta abilitazione e il prossimo anno dovrebbe aver pure ottenuto la conferma in ruolo).

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