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Neoassunti 2020/21: il primo aumento stipendiale nel 2030, a meno che la ricostruzione di carriera non accorci i tempi

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Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 04-08-2011, ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha rimodulato le posizioni stipendiali per coloro che hanno ottenuto il ruolo a partire dal primo settembre 2011. In antencedenza a tale data un docente poteva vedersi incrementata la propria retribuzione dopo soli tre anni di ruolo. Ora, bisogna attendere molto più tempo, praticamente il triplo.

In questi giorni, contestualmente alla predisposizione della Legge di Bilancio 2021 si discute di un possibile aumento di circa 60 euro più altri 100 euro – ma solo fino a 28mila euro di redditi, derivanti dal taglio all’Irpef – mensili netti previsti per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, tra cui personale Docente e ATA. Seppur ciò corrisponda ad un aumento della retribuzione, in questo articolo ci concentreremo sulla progressione economica stipendiale associata all’avanzamento della carriera.

Un lettore ci chiede

“Sono un docente della scuola secondaria di primo grado, passato in ruolo il 01-09-2020. Nella busta paga, in prima pagina, visualizzo tale data: 31-12-2029; a cosa fa riferimento? Ogni quanti anni si ottiene la progressione economica?”

Risposta al quesito

Retribuzione insegnanti: fasce stipendiali in base agli anni di servizio

Per i docenti assunti in ruolo prima del 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono:

  • da 0 a 3 anni –> fascia 0
  • da 3 a 9 anni –> fascia 3
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35

Per tutti i docenti assunti in ruolo dopo il 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono invece:

  • da 0 a 9 anni–> fascia 0
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35

[Non è attualmente riconosciuto, ai fini della progressione economica, l’anno 2013.]

La data di scadenza nel cedolino stipendiale: ecco quando avviene la progressione economica

Nel cedolino dello stipendio, il personale scolastico può visualizzare, nella prima pagina alla voce “Posizione giuridico-economica”, la fascia o classe stipendiale nella quale si posiziona e la data di scadenza che indica il momento in cui avverrà lo scatto di anzianità che consente di accedere alla classe/fascia economica successiva e di conseguenza ricevere uno stipendio più alto; mediamente tra i 100 e i 150 euro netti in più mensili.

N.B.: I docenti neoassunti 2020/21 non visualizzano la classe stipendiale (gradone). Costoro si trovano nella fascia ZERO.

In definitiva la data 31-12-2029 presente nel cedolino descrittoci dal nostro lettore sta ad indicare il passaggio al successivo gradone/classe/fascia stipendiale. In altre parole, il nostro docente in questione vedrà l’effettivo aumento di stipendio a partire dal cedolino di Gennaio 2030. Non una breve attesa.

Docenti neoassunti 2020/21 con anni di servizio pre-ruolo – Domanda di Ricostruzione carriera solo dopo la conferma in ruolo

A cosa serve la ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera serve per far valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo. In questo modo l’insegnante assunto a tempo indeterminato può vantare un’ “anzianità di carriera” che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al Contratto Nazionale in vigore.

Esempio pratico – servizio pre/ruolo riconosciuto e conseguente passaggio alla successiva classe stipendiale

Se un insegnante, assunto in ruolo il 01-09-2020, con data scadenza cedolino al 31-12-2029, ha svolto 4 anni di pre-ruolo, una volta ottenuto il Decreto di ricostruzione carriera, vedrà riconoscersi per intero tali anni e ciò farà si che egli possa essere inserito nella fascia stipendiale 9, alcuni anni prima; non dovrà attendere il 31 dicembre 2029, per vedersi confermata tale progressione economica. In altri termini gli verrà riconosciuta oltre all’anzianità di ruolo, anche quella pre-ruolo.

Quando si può chiedere la ricostruzione di carriera: tempistiche domanda e prescrizione

Tempistiche

Prima di poter chiedere la ricostruzione di carriera, occorre che il docente neoassunto abbia superato l’atto di conferma in ruolo; in sostanza il termine iniziale per la domanda di ricostruzione carriera prevede che sia trascorso un anno di prova.

Presentazione domanda: quando

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà procedere con gli incrementi stipendiali. La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. Come detto poc’anzi nel caso di un docente neo-assunto il primo settembre 2020, egli dovrà attendere un anno, previa conferma in ruolo.

Modalità invio domanda

La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.

Prescrizione diritto a ricostruzione carriera

Secondo la normativa vigente

il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall’art. 2946 del Codice Civile.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo).
Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.

Il giudice: non può esserci prescrizione

Secondo la sentenza in data 6 febbraio 2018 del Tribunale di Macerata “l’anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti quali gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, che non ricade sotto il regime della prescrizione, con la conseguenza che anche nell’ipotesi di prescrizione dell’aumento retributivo derivante da uno o più scatti retributivi, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se gli scatti precedenti fossero stati corrisposti.”

Cedolino stipendio: dove visualizzare data del prossimo scatto di anzianità

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